Penale

L’imputato di reati stradali tiene la patente se svolge lavori di pubblica utilità

La sospensione va rinviata all’udienza in cui si valuta l’esito della pena sostitutiva

di Marisa Marraffino

Deve essere restituita la patente all’imputato che ha chiesto e ottenuto il patteggiamento con conversione della pena in lavori di pubblica utilità. L’imputato potrà infatti conservare il documento fino al termine dei lavori. E la sospensione della patente va rimandata all’udienza in cui il giudice valuterà l’esito della pena sostitutiva. Se sarà positivo, il reato verrà dichiarato estinto e la pena accessoria della sospensione della patente dovrà essere dimezzata. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 17148 depositata il 5 maggio scorso, che conferma l’orientamento garantista a favore dei conducenti.

La questione ha un importante impatto pratico, visto che l’articolo 186, comma 9-bis, del Codice della strada prevede il dimezzamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente stabilito nei casi di guida in stato di ebbrezza, se l’imputato non ha provocato un incidente, in caso di conversione della pena con i lavori di pubblica utilità.

L’immediata esecutività della sospensione della patente, in caso di positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, rischierebbe infatti di vanificare gli effetti del successivo dimezzamento della sua durata.

Nei casi di guida in stato di ebbrezza, infatti, la patente viene ritirata immediatamente dagli agenti, mentre il Prefetto può ordinare nei giorni successivi la sospensione provvisoria della patente fino a due anni. Il problema è che spesso nelle more della fissazione dell’udienza di patteggiamento con richiesta di conversione della pena coi lavori di pubblica utilità il conducente ha già scontato per intero la sanzione accessoria senza poter beneficiare del dimezzamento previsto dalla legge.

Dell’orientamento della Suprema corte dovrebbero allora tenere conto le Prefetture nell’irrogare le sanzioni provvisorie o cautelari oppure i giudici di pace in sede di ricorso contro le stesse. Il rischio di vanificare i benefici concessi a chi effettua i lavori di pubblica utilità sono più concreti nei casi di guida in stato di ebbrezza compresa nel primo scaglione, ovvero con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l. In questi casi infatti la sospensione della patente va da sei mesi a un anno e il rischio che nelle more dell’udienza il conducente abbia già subito la sanzione accessoria intera è concreto.

Un maggior coordinamento tra le sanzioni irrogate dal Prefetto e quelle giudiziali è dovuta in base a una interpretazione sistematica delle norme del Codice della strada volta a non vanificare gli istituti premiali introdotti. Una volta pronunciata la sentenza, poi, il Prefetto darà esecuzione alla sanzione stabilita dal giudice penale, limitandosi a scomputare l’eventuale “presofferto” in termini di sospensione cautelare della patente come disposto dalla circolare del ministero degli Interni M/2413/9 del 4 luglio 2000.

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