Comunitario e Internazionale

L'Italia deve erogare gli assegni per i familiari non residenti ai soggiornanti di lungo periodo

Il nostro Paese non ha infatti opzionato per la limitazione del diritto ai soli periodi di residenza o dimora nel suo territorio

di Paola Rossi

I cittadini extra Ue, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico per lavoro e soggiorno, hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini italiani in materia di prestazioni sociali. Per tale motivo la Corte di giustizia dell'Unione europea, con due sentenze sulle cause C-302/19 e C-303/19, ha bocciato, in quanto illegittima discriminazione, l'esclusione dello straniero regolarmente soggiornante dagli assegni familiari nel caso in cui i congiunti non risiedano o dimorino in Italia.

La soluzione interpretativa - La Cgue fa rilevare che le prestazioni sociali in questione - in base alle direttive 2011/98/Ue e 2003/19/Ce - sono soggette al rispetto della parità di trattamento con i cittadini nazionali. E visto che il nostro Paese riconosce agli italiani il diritto agli assegni familiari anche per i periodi in cui o il titolare o i congiunti non risiedono in Italia lo stesso diritto va riconosciuto al soggetto extracomunitario con permesso unico o di lungo soggiorno.

La mancata opzione - E spiega la Cgue che le vicende in questione rientrano nella normativa unionale che consentiva agli Stati membri di porre limitazioni all'atto del recepimento nell'ordinamento nazionale, al diritto dello straniero extra Ue regolare. L'Italia non ha esercitato tale opzione - come fa rilevare la Cgue alla Corte di cassazione che ha operato il rinvio pregiudiziale - per cui non vi è margine per il rifiuto dell'Inps nei confronti dei due ricorrenti stranieri. Pertanto, recitano i dispositivi delle sentenze Ue, che «è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono».

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