Civile

La permanenza dei verificatori in sede oltre i termini non blocca l’utilizzo delle prove raccolte

L’ordinanza 6632/2021 della Cassazione: il termine non è perentorio e non determina la nullità degli atti posti in essere successivamente alla sua decorrenza

di Roberto Bianchi

La violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente - previsto dell’articolo 12, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) - non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo, né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte. Nessuna di queste sanzioni, infatti, è stata prevista dal Legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati. A tale conclusione è giunta la Cassazione con l’ordinanza 6632/2021.

Le verifiche tributarie che si protraggono oltre i termini previsti dalla legge, in passato, hanno generato numerosi contrasti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti. È opportuno rammentare che, in merito alla previgente formulazione del comma 5 dell’articolo 12 della legge 212/2000, che definiva in trenta giorni (prorogabili di ulteriori trenta in caso di indagini complesse) il limite di durata temporale delle verifiche tributarie, la Cassazione, in mancanza di una puntuale indicazione normativa in tal senso, aveva stabilito che la richiamata disciplina regolamentava esclusivamente la permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, se riferibile all’attività di verifica; di conseguenza, il conteggio temporale non poteva essere effettuato sulla base dei giorni intercorsi tra l’inizio e la conclusione delle operazioni di verifica, andando a computare nella somma anche quelli utilizzati per lo svolgimento delle attività interne (Cassazione, sentenza 11878/2017 e ordinanza 24690/2014).

Anche la Guardia di Finanza, al paragrafo 4 lettera e) della circolare 250400/2000, ha precisato che nella quantificazione delle giornate di permanenza stabilite dalla norma, dovevano essere considerate esclusivamente le giornate lavorative effettivamente trascorse presso la sede del contribuente e non anche quelle dedicate al prelevamento o alla riconsegna della documentazione, mentre l’ agenzia delle Entrate, al paragrafo 3.1 della circolare 64/E/2001, ha rappresentato che, ai fini della quantificazione dei giorni di permanenza, previsti dal comma 5 dell’articolo 12 dello Statuto del contribuente, dovevano essere contemplate esclusivamente le giornate di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente a decorrere dalla data in cui è stato effettuato il primo accesso.

Nell’ordinanza 6632/2021 viene, pertanto, riconfermato il consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo i quali il termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente deve essere considerato meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo definisce perentorio e, pertanto, non determina la nullità degli atti posti in essere successivamente alla sua decorrenza.

Di conseguenza, la nullità di tali atti non può essere ricavata dalla ratio delle disposizioni in materia, risultando sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo tributario a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla maggior permanenza presso la sua sede del personale dell’Amministrazione finanziaria. A parere della Corte suprema, pertanto, se i verificatori protraggono la loro permanenza oltre il termine disposto dalle disciplina statutarie, nessuna conseguenza negativa si ripercuote sull’atto impositivo fondato sulle risultanze della verifica effettuate successivamente alla decorrenza del termine di riferimento (Cassazione sentenza 2055/2017).

A fronte di tutto ciò il legislatore, allo scopo di dirimere ogni questione sulla durata temporale della verifica, è intervenuto, mediante la lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 del Dl 70/2011, sul comma 5 dell’articolo 12 della legge 212/2000 prevedendo che, ai fini della quantificazione della durata temporale delle verifiche, si devono tenere in considerazione esclusivamente «i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente».

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