La conversione del contratto a progetto non opera quando risulti accertato che il contratto è stato simulato e che il collaboratore, per il ruolo sostanzialmente imprenditoriale e gestionale esercitato nella società, non rappresenta un soggetto distinto rispetto al centro decisionale dell’impresa. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 17711 del 2026, chiarisce una importante applicazione dei principi già consolidati sulla simulazione contrattuale e sui limiti della conversione del contratto a progetto. La pronuncia valorizza la posizione effettivamente rivestita dal collaboratore all’interno della società, escludendo la conversione automatica quando manca una reale alterità tra le parti del rapporto. La Corte afferma che la disciplina prevista per le collaborazioni a progetto non può operare quando il collaboratore coincide sostanzialmente con il centro decisionale e imprenditoriale della società. In tale ipotesi viene meno il presupposto stesso per l’applicazione delle tutele previste per il collaboratore economicamente dipendente.
La vicenda
Un collaboratore aveva chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto sostenendo l’invalidità del contratto a progetto stipulato con una società. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti dell’impresa. In appello, tuttavia, è emerso che il collaboratore partecipava sostanzialmente all’assetto proprietario e gestionale della società sin dalla sua costituzione. La Corte territoriale ha accertato l’esistenza di una partecipazione societaria effettiva e di poteri gestori incompatibili con la posizione tipica di collaboratore economicamente dipendente. Ha quindi qualificato il contratto a progetto come simulato. Secondo i giudici mancava una reale distinzione tra il soggetto che prestava l’attività e il centro imprenditoriale che avrebbe dovuto riceverla. La Cassazione ha condiviso questa impostazione. È stato così escluso il ricorso alla conversione automatica del rapporto. Il ricorso del lavoratore è stato rigettato.
Il richiamo alla Riforma Biagi
In questo caso si è trattato di un’applicazione peculiare dei principi sulla simulazione contrattuale che interpreta la disciplina del decreto Biagi (riforma Biagi), relativa al lavoro a progetto e alle collaborazioni coordinate e continuative. Nell’ordinanza infatti il richiamo normativo riguarda principalmente gli articoli 61 e 69 del d.lgs. 276/2003. L’articolo 61 disciplina il contratto di lavoro a progetto e prevede alcune ipotesi di esclusione, tra cui i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società; l’articolo 69 stabilisce invece la conversione del rapporto in lavoro subordinato nei casi di utilizzo illegittimo del contratto a progetto. La Corte ricorda inoltre i principi generali sulla simulazione del contratto (art. 1414 c.c.) e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). La decisione valorizza la sostanza del rapporto rispetto alla qualificazione formale attribuita dalle parti.

