Civile

Quota di controllo, tassata la donazione

Per la risposta a interpello 185/2023 è esclusa l’esenzione se il potere di controllo non spetta ai beneficiari

di Angelo Busani

La donazione della quota di controllo di una società, dai genitori ai figli, non beneficia dell’esenzione da imposta di donazione qualora il potere di amministrazione della società non competa ai donatari.

È quanto l’agenzia delle Entrate afferma nella risposta a interpello 185 del 1° febbraio 2023 in relazione a un caso nel quale, pur essendo oggetto della prospettata donazione era l’85 per cento del capitale sociale di una società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese, l’Agenzia ha rilevato che i soci accomandatari, titolari dell’1 per cento del capitale sociale, avevano il potere di nomina dell’organo amministrativo della società (nella fattispecie, gli accomandatari erano gli stessi donanti, ma evidentemente la conclusione dell’Agenzia non sarebbe stata diversa anche se gli accomandatari fossero stati persone diverse dai donanti).

Da questo rilievo, l’Agenzia deduce che, anche dopo il trasferimento della quota di controllo della società in questione, dai genitori ai figli, questi ultimi non possono essere considerati quali soci di controllo in quanto sono i soci accomandatari che «continueranno a ricoprire […] il ruolo di soci di controllo della società».

Generalizzando rispetto al caso specifico, l’agenzia delle Entrate prosegue, dunque, con questa risposta a interpello, il percorso interpretativo «in senso sostanziale dell’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990 (che esonera da tassazione il trasferimento a titolo gratuito della quota di controllo di una società tra coniugi e tra genitori e figli) inaugurato da non molto tempo. In altre parole, per valutare la concedibilità dell’agevolazione, non è sufficiente accertare che si abbia un formale trasferimento a titolo gratuito di una quota di partecipazione che consente di ottenere il controllo di una società (vale a dire una quota del 50,01 per cento del capitale sociale) ma occorre indagare la “sostanza” della situazione societaria per stabilire se la quota di partecipazione oggetto di donazione:

• sia in effetti riferita a una «azienda di famiglia» intesa «quale realtà imprenditoriale produttiva» (pertanto, si tratta di andare a verificare la realtà concreta sottostante alla titolarità del capitale sociale);

• attribuisca ai donatari «il potere di influire in modo diretto e immediato sull’attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali» (pertanto, si tratta di andare a leggere lo statuto della società in questione e valutarne le conseguenze delle clausole che esso contenga).

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