La Corte, con la sentenza numero 100, depositata oggi, ha esaminato numerose questioni di legittimità costituzionale, promosse con ricorso dello Stato nei confronti di diverse disposizioni della legge della Regione Sardegna numero 18 del 2025.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale che consente di realizzare opere nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa. La Corte ha ritenuto che l’autorizzazione preventiva di tali interventi costituisca elemento imprescindibile della disciplina di conformazione della proprietà delineata dalla normativa statale sul vincolo idrogeologico, che costituisce una misura generalizzata di difesa del suolo.

Ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale che prevede la non applicabilità della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 167 del codice del paesaggio e dei beni culturali, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica di opere pubbliche realizzate in assenza della relativa autorizzazione o in difformità da essa.

Sono state ritenute non fondate, invece, le questioni relative alla disposizione che ha escluso l’applicabilità della medesima sanzione nel caso di accertamento della compatibilità paesaggistica di opere realizzate senza autorizzazione prima dell’apposizione del relativo vincolo.

Sono state dichiarate non fondate anche le questioni concernenti la disposizione che prevede di considerare nei piani urbanistici le acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina. La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale non abbia attribuito al territorio dei comuni costieri una porzione del mare territoriale, ma abbia esercitato la specifica competenza legislativa statutaria nella materia edilizia e urbanistica, che coesiste con il potere spettante allo Stato sul mare territoriale. Ha altresì ritenuto, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che la medesima disposizione impedisca al legislatore regionale di derogare ai piani di gestione dello spazio marittimo e ai piani regolatori portuali.

Sono state dichiarate non fondate, infine, le questioni relative alla disposizione che ha interpretato autenticamente una norma di attuazione del piano paesaggistico regionale, in tema di zone umide regionali, e quelle relative alla disposizione che ha disciplinato la procedura per l’autorizzazione paesaggistica dei piani urbanistici particolareggiati senza prevedere la partecipazione degli organi ministeriali, essendo ormai attribuite alla Regione tutte le funzioni in materia.

Le restanti questioni promosse sono state dichiarate inammissibili.

 

 

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