Famiglia

Separazione, anche il "tradimento apparente" giustifica l'addebito

Il Tribunale di Firenze n. 1362/2021 sottolinea la mutata accezione del concetto di fedeltà

di Andrea Alberto Moramarco

La violazione del dovere di fedeltà può avvenire anche in mancanza dell'adulterio, quando il comportamento del coniuge si presti a verosimili sospetti di infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell'onore dell'altro coniuge. In questo caso, si parla di "tradimento apparente", che può costituire ragione di addebito nella separazione, laddove il contegno del coniuge infedele sia tale da ingenerare nei terzi e nell'altro coniuge un fondato timore di tradimento, tale da arrecare un pregiudizio alla dignità personale di quest'ultimo, attesa la sua sensibilità e l'ambiente in cui vive. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Firenze n. 1362/2021, nella quale i giudici toscani sottolineano la mutata accezione del concetto di fedeltà e il bene che l'ordinamento intende tutelare in caso di tradimento, ovvero l'onore e il decoro del coniuge.

Il caso
La vicenda che offre al Collegio il destro per tali precisazioni riguarda una coppia, senza figli e in pensione, la quale era arrivata ad un punto di rottura dopo tredici anni di matrimonio. I due non si lasciavano in buoni rapporti, al punto che la donna chiedeva in giudizio di addebitare la separazione al marito, a causa di comportamenti adulterini da quest'ultimo tenuti, scoperti anche grazie al ricorso di un investigatore privato. In realtà, si trattava solamente di uno scambio di mail e di contatti telefonici con una donna, avvenuti soprattutto dopo la fine della relazione, dai quali non si poteva desumere una relazione sentimentale. Per giunta, era stata la stessa coniuge ad informare gli amici della ormai ex coppia della presunta nuova relazione del marito.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di rigettare la domanda di addebito mancando la prova della condotta adulterina. I giudici colgono però l'occasione per sottolineare l'evoluzione della nozione di fedeltà e i presupposti affinché possa pronunciarsi l'addebito della separazione, anche in assenza di un "tradimento".

Il nuovo concetto di fedeltà
Ebbene, afferma il Collegio, il concetto di fedeltà coniugale ha subito un mutamento, perdendo la «connotazione di esclusiva dedizione corporale per assumere il carattere di vicendevole lealtà, comprensiva anche della sfera sessuale, ma non ridotta ad essa». Pertanto, la violazione del dovere di fedeltà potrebbe avvenire anche in mancanza dell'adulterio, quando il contegno del coniuge sia tale da indurre al sospetto di un tradimento sia terzi che l'altro coniuge; quando sia posto in essere con la consapevolezza e volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignità; e quando produca effettivamente un pregiudizio alla dignità personale dell'altro coniuge.

Il tradimento lede l'onore e il decoro del coniuge
In sostanza, il "tradimento o adulterio apparente" si pone «a presidio dell'onore e della dignità del coniuge non solo nella dimensione più intima e privata della violazione subita, ma anche - e soprattutto - nella sua dimensione pubblica. In questa prospettiva, il bene che l'ordinamento intenderebbe tutelare non è solo quello della fedeltà, quale mezzo di realizzazione della comunione coniugale, ma anche quello dell'onore e del decoro del coniuge, quale individuo collocato in un contesto sociale».
Nella fattispecie, conclude il Tribunale, non è stata fornita la prova del tradimento. Difatti, ai fini dell'addebito della separazione per adulterio apparente, «è necessario che la notorietà della relazione del coniuge con il terzo sia direttamente determinata dal coniuge adultero, di conseguenza la separazione non sarà addebitale laddove sia stato lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento altrimenti non noto ai terzi».

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