Civile

Tassa rifiuti ridotta se il servizio pubblico non viene erogato

La Cassazione 2374/2023 ha deciso che il taglio c’è anche senza la prova che la disfunzione dipende dal Comune

di Paola Ficco

La riduzione della imposizione sui rifiuti è obbligatoria se il servizio pubblico è istituito ma non erogato. La riduzione agisce anche senza provare che il disservizio sia imputabile al Comune, sempre che lo scostamento dalle modalità previste per l’erogazione, sia grave e perdurante.

Il principio è importantissimo e, anche se riferito alla tassa, merita attenzione anche per la tariffa.

La Cassazione (ordinanza n. 2374/2023) ha deciso dei rapporti tra il Comune di Napoli e un ipermercato, dopo un lungo contenzioso tributario su un avviso di pagamento del 2012 per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di imballaggio prodotti dall’ipermercato. La Corte ha cassato la sentenza n. 8127/48/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania con rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di Secondo grado della Campania. La sentenza - riguardo alla differenza tra rifiuti urbani, speciali e assimilati agli urbani all’epoca dei fatti - considera come speciali i rifiuti dell’ipermercato. Questione oggi superata poiché il combinato disposto degli allegati L-quater ed L-quinquies alla parte quarta del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) classifica come urbani i rifiuti di imballaggio di supermercati e ipermercati di generi misti.

Quanto alla tariffa rifiuti le riduzioni, per la quota variabile, sono previste dalla legge 147/2013 articolo 1, commi 649, 657 e 657. Ma il principio di diritto affermato è chiarissimo: la riduzione opera anche senza la prova che il disservizio sia imputabile al comune; il principio si applica anche al comma 657 ora riferito alla riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta. Zone in cui la tariffa è dovuta nel massimo al 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può graduarla in base alla distanza dal più vicino punto di raccolta entro la zona perimetrata o di fatto servita.

L’ordinanza muove dall’articolo 59, comma 4, Dlgs 507/1993 sulla tassa rifiuti per il quale «il tributo è dovuto nella misura ridotta se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto» nella zona di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana «in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta».

Anche se l’espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, tuttavia, la riduzione è prevista «per il fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità» purché, però, lo scostamento comporti i «caratteri di gravità e perdurante non fruibilità». La riduzione c’è a prescindere dalla sussistenza sia di un nesso di causalità condotta-evento sia di un elemento soggettivo «che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale». La riduzione inoltre non si configura né come «risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti» né come “sanzione” per il Comune. Il suo fine è nel ripristinare «un tendenziale equilibrio impositivo» tra quanto è pretendibile e i costi generali del servizio, pur significativamente alterato, in presenza di una situazione difforme dalla disciplina regolamentare.

Chiarito anche il concetto di temporaneità della disfunzione, che c’è solo se temporanea e non ascrivibile “alla sfera tecnico-organizzativa” del Comune.

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