Il nuovo art. 51 del Codice del consumo, come modificato dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 in sede di conversione del decreto bollette, si inserisce in un processo di progressiva evoluzione della disciplina del teleselling nel settore energetico, attraverso l’introduzione di un regime particolarmente rigoroso volto a incidere sulle modalità di contatto telefonico tra operatori e consumatori e sulla validità dei contratti conclusi a distanza.
La previsione della nullità dei contratti conclusi al di fuori delle ipotesi nelle quali il contatto commerciale sia consentito dalla disciplina introdotta dal legislatore rappresenta una scelta normativa di forte impatto sistemico, destinata a incidere non soltanto sui rapporti contrattuali, bensì sull’intera architettura dei modelli di acquisizione della clientela nei settori regolati.
L’intervento legislativo si colloca in un contesto caratterizzato dalla crescente integrazione tra mercati tradizionalmente distinti, nei quali energia, comunicazioni elettroniche, servizi digitali e prodotti assicurativi tendono a convergere in offerte unitarie rivolte al consumatore finale. Tale evoluzione determina una progressiva attenuazione della corrispondenza tra settori giuridicamente definiti e struttura economica delle offerte, con conseguente difficoltà di mantenere un impianto regolatorio rigidamente settoriale.
In questo scenario, il punto centrale della disciplina non riguarda esclusivamente la regolazione del singolo contratto energetico, bensì la capacità del sistema giuridico di garantire un coordinamento efficace tra strumenti di tutela e modelli di vigilanza pubblica.
La nullità introdotta dall’art. 51 opera infatti all’interno di un perimetro normativo circoscritto, mentre le dinamiche di mercato si sviluppano attraverso operazioni integrate che coinvolgono una pluralità di servizi riconducibili a discipline differenti.
Il ruolo delle autorità indipendenti
Particolare rilievo assume il ruolo delle autorità indipendenti chiamate a presidiare segmenti contigui del mercato. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente interviene sui profili di conciliazione e sulle controversie relative ai rapporti di fornitura energetica; l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita poteri di vigilanza sulle comunicazioni elettroniche e sull’utilizzo delle numerazioni telefoniche impiegate nelle attività commerciali; il Garante per la protezione dei dati personali presidia il trattamento delle informazioni personali connesse alle attività promozionali e contrattuali; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato continua a svolgere un ruolo centrale nel contrasto alle pratiche commerciali scorrette e nella tutela del corretto funzionamento del mercato. La coesistenza di tali competenze, coerente con la stratificazione storica del sistema regolatorio, evidenzia oggi significative esigenze di coordinamento operativo.
Le offerte commerciali integrate
Le offerte commerciali integrate comportano infatti la sovrapposizione di profili energetici, comunicativi e digitali, con conseguente necessità di definire criteri di riparto delle competenze che consentano di evitare duplicazioni istruttorie o interventi non coordinati su segmenti differenti della medesima condotta.
Le pratiche di cross-selling e di bundling commerciale contribuiscono alla costruzione di offerte unitarie nelle quali la distinzione tra servizio principale e servizi accessori tende progressivamente a sfumare, incidendo sulla stessa qualificazione giuridica delle operazioni economiche e ponendo interrogativi sulla tenuta degli strumenti regolatori costruiti in funzione di mercati separati.
Le tutele amministrative e para-giurisdizionali
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il sistema delle tutele amministrative e para-giurisdizionali previste nei diversi settori. Le procedure di conciliazione, le segnalazioni alle autorità di vigilanza e i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie si articolano secondo discipline differenti, con possibili difficoltà di coordinamento nei casi in cui la medesima operazione economica coinvolga più ambiti regolati. L’eterogeneità degli strumenti disponibili può determinare una frammentazione delle tutele, con conseguente necessità di ricostruire un assetto coerente tra i diversi livelli di intervento.
La disciplina introdotta dal nuovo art. 51 riflette dunque una tensione strutturale tra logica settoriale della regolazione e natura integrata dei mercati contemporanei. La scelta di intervenire sul solo comparto energetico risponde a esigenze contingenti di rafforzamento della tutela del consumatore, in un contesto caratterizzato da fenomeni diffusi di sollecitazione commerciale non sempre coerenti con i principi di trasparenza e correttezza. La crescente convergenza tra settori economici differenti pone tuttavia interrogativi sulla capacità del sistema normativo di mantenere un adeguato livello di coordinamento complessivo.
Il tema centrale si sposta così dal singolo rapporto contrattuale alla governance del mercato regolato, intesa come capacità dell’ordinamento di assicurare coerenza tra interventi normativi settoriali, poteri delle autorità indipendenti e dinamiche concorrenziali. In tale prospettiva, il rischio non riguarda soltanto l’efficacia della singola misura di invalidità, bensì la possibile disomogeneità degli strumenti di vigilanza rispetto a fenomeni economici caratterizzati da elevata integrazione funzionale.
Il sistema delineato dall’art. 51 si colloca pertanto all’interno di una fase evolutiva nella quale la regolazione dei mercati richiede un progressivo rafforzamento dei meccanismi di coordinamento tra autorità e una maggiore attenzione alla dimensione trasversale delle pratiche commerciali. La capacità del sistema di garantire coerenza tra livelli diversi di intervento rappresenta un elemento decisivo per evitare che la frammentazione normativa si traduca in disallineamenti applicativi e in asimmetrie regolatorie.
In assenza di un più organico coordinamento tra discipline settoriali, la disciplina del teleselling energetico rischia di produrre effetti differenziati a seconda del contesto regolatorio di riferimento, con conseguente necessità di ulteriori interventi di armonizzazione. La progressiva integrazione tra mercati impone dunque una riflessione sull’evoluzione degli strumenti di regolazione pubblica, nella prospettiva di un sistema capace di governare fenomeni economici non più riconducibili a comparti rigidamente separati.
La questione si inserisce, più in generale, nel dibattito europeo relativo alla progressiva interoperabilità dei sistemi regolatori e alla necessità di modelli di vigilanza capaci di operare efficacemente in mercati caratterizzati da crescente integrazione funzionale.
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*Avv. Lucio Scotti – Foro di Taranto

