Civile

Titoli inefficaci per esecuzioni forzate: soccombenza virtuale

Il criterio di ripartizione delle spese in casodi caducazione

di Patrizia Maciocchi

In caso di esecuzione forzata, intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione di quest’ultimo, per effetto di una pronuncia del giudice di cognizione, comporta la cessata materia del contendere e non l’accoglimento dell’opposizione. E il giudice dell’opposizione deve regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare guardando solo ai motivi originari dell’opposizione. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 25478) dirimono il contrasto sulla rilevanza della caducazione del titolo esecutivo giudiziale durante l’opposizione all’esecuzione. La risposta era importante ai fini della decisione sulla liquidazione delle spese. Il Supremo collegio individua anche la sede nella quale va fatta la domanda per il risarcimento danni, per aver intrapreso o compiuto un’esecuzione forzata senza la normale prudenza, in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo poi caducato. Il ”luogo” è, di regola quello del giudizio dove il titolo si è formato. Se invece esistono preclusioni processuali l’istanza andrà proposta al giudice dell’opposizione. Se nessuna delle due vie è percorribile sarà consentito un giudizio autonomo.

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