Lo straniero trattenuto in un Cie senza essere ascoltato nel corso dell’udienza di proroga del trattenimento può agire per il risarcimento del danno derivante dall’ingiusta privazione della libertà anche se non ha impugnato il relativo provvedimento. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 18658/2026, respingendo il ricorso della Presidenza del Consiglio, condannata a pagare 20mila euro per poco più di due mesi di illegittimo trattenimento, disposti attraverso due proroghe del provvedimento inizialmente richiesto dal questore e poi convalidato dal giudice di pace senza la doverosa audizione di un cittadino ghanese trattenuto nel Cie di Bari nel 2010.

“Il previo esercizio dell’azione impugnatoria volta alla caducazione del provvedimento giudiziale di proroga del trattenimento – si legge nella decisione - non costituisce condizione di ammissibilità dell’azione risarcitoria proposta nei confronti dello Stato ai fini del ristoro del danno patito per la già sofferta privazione della libertà”. “La soluzione contraria, infatti – argomenta la Corte -, si porrebbe in palese contrasto con il sistema di garanzie integrato delineato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’interpretazione che di esso ha consegnato la Corte di Strasburgo”.

La Suprema corte afferma poi che la “responsabilità dello Stato” non può essere ricondotta all’attività del giudice isolatamente considerata, “bensì al funzionamento complessivo di una procedura che, pur articolandosi in segmenti formalmente distinti, è unitaria sotto il profilo funzionale ed effettuale, in quanto preordinata alla realizzazione della misura e alla produzione dell’effetto restrittivo ad essa connesso”. Dunque, non è il singolo giudice a risponderne ma l’amministrazione pubblica nel suo complesso.

Come visto, la mancata proposizione del ricorso non incide sull’ammissibilità dell’azione risarcitoria, tuttavia, prosegue la decisione, può rilevare sul profilo del merito della pretesa “e, in particolare, sulla quantificazione del danno risarcibile” (ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c.), potendo valere come “concorso del danneggiato nella causazione delle conseguenze della lesione e dando eventualmente luogo ad una violazione del principio di buona fede”.

Tornando alla proponibilità in via autonoma dell’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale, la Cassazione rinviene un precedente in un recente arresto con il quale si è affermato il diritto del soggetto destinatario di un provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio (TSO) ad agire per il risarcimento del danno conseguente alla limitazione della libertà personale, assunta come illegittima, anche in mancanza dell’impugnazione del provvedimento di convalida adottato dal giudice tutelare, in ragione della piena autonomia dell’azione risarcitoria, volta alla tutela dei diritti soggettivi, rispetto all’azione impugnatoria diretta alla caducazione del provvedimento (Cass. n. 25127/2024).

Un parallelo quello tra il provvedimento con cui viene disposto il TSO e il provvedimento di trattenimento dello straniero “posto in rilievo” anche dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, entrambi realizzano una limitazione della libertà personale, assoggettata alla riserva assoluta di legge e alla riserva di giurisdizione. Se ne trova, prosegue la decisione, un significativo riscontro nelle analogie della disciplina rispettivamente apprestata dal legislatore per regolarne l’adozione, in quanto anche il trattamento sanitario obbligatorio si basa su una procedura composita, che postula un provvedimento amministrativo sottoposto entro le 48 ore a convalida giudiziaria.

In definitiva, le S.U. affermano, con un principio di diritto, che «l’azione risarcitoria proposta dallo straniero per ottenere la riparazione del danno conseguente all’illegittima privazione della libertà personale, realizzata in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento presso il C.I.E. (ora C.P.R.), è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori (nella specie, il ricorso per cassazione), essendo autonomi, complementari e concorrenti il rimedio risarcitorio, volto a ottenere la riparazione del danno inferto al diritto soggettivo, e quello caducatorio, teso alla rimozione del provvedimento lesivo, convergendo entrambi i rimedi verso l’obiettivo di apprestare una tutela piena ed effettiva della libertà personale».

«Allorché l’azione risarcitoria sia esperita senza aver previamente proposto l’impugnazione del provvedimento causativo della lesione, il sindacato del giudice adito sul provvedimento non impugnato può e deve svolgersi esclusivamente incidenter tantum, in coerenza con la funzione propria dell’azione proposta e, dunque, ai soli fini dell’accertamento dei presupposti dell’illecito aquiliano ai sensi dell’art. 2043 c.c. e delle relative conseguenze dannose».

Tornando al caso concreto, conclude la Corte, il giudice di appello ha correttamente valorizzato “l’esigenza di individuare un rimedio effettivo, rivenendolo nell’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. quale strumento idoneo a garantire una tutela effettiva al soggetto che sia stato vittima di un’illegittima privazione della libertà personale, in conformità con l’art. 5 CEDU, evidenziando al contempo l’autonomia del rimedio compensativo rispetto a quello demolitorio”.

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