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Udienze tributarie nel periodo emergenziale, riflessioni e proposte

La pandemia impone scelte urgenti che non sempre si rivelano felici. E' quanto si profila con l'art. 27 del d.l. 137 del 28 ottobre 2020 che regola le udienze tributarie nel periodo emergenziale

di Saverio Belviso*, Pasquale Improta**

Il governo, con il provvedimento in esame, ha previsto tre diverse ipotesi di celebrazione delle udienzedinanzi le Commissioni tributarie, disponendo per le udienze in remoto, già indicate dall'art. 16 comma 4 del d.l. 119/2018, per le udienze "allo stato degli atti" e infine per le udienze "discussione scritta".

Appare evidente che fino al termine, indefinito, del periodo di emergenza sanitaria, le udienze in presenza sono sospese e, senza alcuna esplicita menzione nel decreto, sono sospese tutte le previsioni normative-procedurali della celebrazione dell'udienze, previste dal dlgs. 546/2992.

Se la pandemia crea vicoli stretti nel quale muoversi, non per questo le strade debbano essere necessariamente tortuose. Non si scorge alcuna necessità di comprimere tempi e diritti delle parti nel dettare le regole di applicazione delle udienze in questo periodo, rendendo ancora più complessa l'attività di difesa dei professionisti e delle altre parti del processo, a maggior ragione in una situazione che crea una soppressione "di fatto" dell'udienza pubblica: non va dimenticato che a differenza del processo civile nel processo tributario la fase istruttoria e quella decisionale generalmente coincidono, sovrapponendosi nell'unica udienza di decisione della causa che acquista così un'importanza decisiva.

Il dlgs 546/92 prevede che la segreteria (della Commissione), a mente dell'art. 31, dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. Nell'art. 27 il governo non richiama questa norma che è il cardine dal quale far dipendere successiva attività processuale. Infatti si deve ritenere che solo al momento della comunicazione dell'avviso di trattazione la segreteria debba poter indicare la determinazione, ovvero la possibilità, di celebrare l'udienza in modalità remota, specificando, ove la modalità sia parziale, quale parte dell'udienza verrà celebrata in remoto ed indicando, altresì, le modalità tecniche di connessione, password e quant'altro necessario.

Nel caso in cui l'udienza non fosse realizzabile in remoto, la segreteria nell'avviso ridetto, dovrà comunicare che la causa verrà decisa allo "stato degli atti", salvo che con la memoria ex art. 32 2^ comma, le parti indichino di voler optare per la "discussione scritta", comunicando tale volontà anche alle altre parti costituite. In tal caso nei 3 giorni successivi è concesso alla controparte di depositare la propria memoria. Solo nel caso in cui la discussione sia disposta per scritto le parti depositeranno memorie di replica nei 5 giorni antecedenti l'udienza.

Pertanto piccole ma sostanziali modifiche all'attuale divenire processuale consentono un migliore svolgimento delle udienze più rispettoso dei diritti delle parti.

Peraltro, il decreto legge non dispone per le udienze già fissate all'atto della sua emanazione, ma detta termini e regole che sono incompatibili con l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Per le udienze già fissate, il termine di due giorni liberi prima dell'udienza concessi al fine di optare per la discussione scritta, oggettivamente appare estremamente esiguo per poter adempiere stante la evidente difficoltà a provvedere e l'impossibilità di farlo per la decorrenza del provvedimento fissata al 2 novembre. Si consideri che spesso le parti si riservano in sede di discussione orale di esporre compiutamente le proprie difese anche a seguito dell'esposizione che il relatore fa al collegio sui fatti e le questioni della controversia.
Altresì incomprensibile appare la previsione di considerare "presenti i difensori" all'udienza celebrata sulla "base degli atti" i quali in tal caso non potranno rilevare la mancanza del contraddittorio, principio costituzionale immanente.

Nel medesimo solco dell'incomprensibilità si inserisce la norma di cui al 2^ comma dell'art. 27 del decreto 137/2020 secondo cui se v'è opzione per la discussione scritta, le parti fino a 10 giorni liberi prima dell'udienza possono depositare memorie e fino a 5 giorni liberi prima depositare repliche.

Per le udienze già fissate per le quali le parti hanno già depositato la memoria art. 32 2^ comma non si comprende se sarà (inutilmente) necessario ri-depositare la memoria, ma se si potranno depositare solamente le repliche nei cinque giorni antecedenti l'udienza.
Nel caso in cui non vi sia stata richiesta di trattazione in pubblica udienza, art. 32 3^ comma, sarà necessario chiarire se le parti dovranno comunque optare per la discussione scritta, per non incorrere nella previsione alternativa della decisione in base agli atti, in tal caso le repliche sarebbero inutiliter data.

Auspichiamo una radicale revisione dell'art. 27 del dl 137/2020 ed il rinvio a nuovo ruolo con nuova comunicazione della segreteria di tutte le controversie in decisione previste per i prossimi 15 giorni, al fine di concedere alle parti la produzione di memorie e di ponderare ogni opportuna determinazione.

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*Avvocato, Presindente ANTI Puglia

**Avvocato , Vice Presidente Anti Nazionale