L’assegnazione della casa familiare può estendersi a un bene autonomo qualificato come pertinenza solo dopo un rigoroso accertamento del vincolo pertinenziale e purché tale estensione risponda direttamente all’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico. Sono irrilevanti interessi diversi da quelli collegati alla tutela della prole. La Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con ordinanza 18556 del 2026, chiarisce un principio di diritto espresso sulla possibilità di assegnare, insieme alla casa familiare, un immobile autonomo qualificato come pertinenza, precisando che anche tale assegnazione deve essere valutata esclusivamente in funzione dell’interesse dei figli e della conservazione dell’habitat domestico. L’estensione del provvedimento è legittima solo se il bene contribuisce alla conservazione dell’ambiente domestico di riferimento. La Corte richiama l’attuale disciplina dell’assegnazione della casa familiare contenuta nella riforma della filiazione confluita nel Codice civile (art. 337-sexies).

La vicenda

Nel corso di un giudizio di separazione era stata assegnata l’abitazione familiare al genitore convivente con i figli. Il provvedimento aveva incluso anche un secondo immobile, allo stato rustico, ritenuto pertinenza dell’abitazione principale. Il proprietario aveva contestato tale qualificazione sostenendo l’autonomia del bene. In appello l’assegnazione era stata confermata. La controversia è quindi arrivata in Cassazione.

La decisione della Corte

La Corte ha rilevato che il giudice di merito non aveva adeguatamente esaminato le prove offerte per escludere il rapporto pertinenziale. Ha inoltre osservato che mancava una specifica verifica dell’interesse della prole rispetto all’assegnazione del secondo immobile. Secondo la Cassazione l’assegnazione di un bene ulteriore richiede sia l’accertamento della pertinenzialità sia la dimostrazione della sua funzione rispetto all’habitat familiare. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.

Il collegamento tra due filoni interpretativi

Il provvedimento salda due orientamenti: da un lato quello sull’assegnazione della casa familiare, oggi disciplinata dall’art. 337-sexies c.c. e derivante dalla riforma della filiazione (legge n. 219/2012 e d.lgs. n. 154/2013), secondo cui prevale sempre l’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico (Cass. n. 32151/2023; Cass. n. 3000/2025); dall’altro quello sulle pertinenze (artt. 817 e 818 c.c.), che richiede l’accertamento del requisito oggettivo e soggettivo del vincolo pertinenziale e ne estende automaticamente il regime al bene principale (Cass. n. 24104/2009; Cass. n. 29468/2011; Cass. n. 510/2020). L’ordinanza afferma che l’automatismo pertinenziale non basta: anche il bene accessorio può essere assegnato solo se risponde concretamente all’interesse della prole a mantenere il proprio ambiente di vita, integrando così i principi delle pertinenze con quelli della tutela dei figli.

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