231 alla prova della riforma, verso un modello più garantista e funzionale alla prevenzione
Tra gli elementi più qualificanti dell’intervento la ridefinizione dell’onere probatorio che la proposta del Tavolo tecnico pone, con chiarezza, in capo all’accusa
La Relazione conclusiva del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia per la riforma del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata da un articolato normativo organico, introduce una revisione di sistema della responsabilità da reato degli enti, rafforzando la funzione preventiva della disciplina e ridefinendo in maniera più chiara e coerente i criteri di imputazione, le garanzie processuali e gli strumenti cautelari e sanzionatori.
L’elemento qualificante dell’intervento risiede nella ricostruzione della responsabilità dell’ente attorno alla colpa di organizzazione, che diventa elemento costitutivo dell’illecito. Invero, nella visione proposta dal Tavolo tecnico, l’ente risponde nella misura in cui il reato-presupposto risulti causalmente riconducibile alla mancata adozione o inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello concretamente verificatosi.
Nella prospettiva delineata, la centralità della colpa di organizzazione comporta una ridefinizione dell’onere probatorio, che l’articolato riporta con chiarezza in capo all’accusa. Invero, spetta al pubblico ministero allegare e dimostrare le specifiche carenze organizzative rilevanti e il loro nesso causale con la commissione del reato, anche ai fini dell’adozione di misure cautelari interdittive. L’ente, dunque, appare non essere più chiamato a dimostrare ex post la propria “innocenza organizzativa”, ma a confrontarsi con una contestazione che deve essere puntuale, circostanziata e fondata su parametri oggettivi di adeguatezza.
Particolarmente significativo è altresì l’intervento sui reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente. La Relazione positivizza, al comma 1-bis dell’art. 5, l’orientamento giurisprudenziale che interpreta i criteri di interesse e vantaggio in termini di benefici economico-organizzativi, quali il risparmio di spesa o l’aumento di produttività derivanti dalla riduzione dei livelli di prevenzione.
Sul piano della struttura del modello di organizzazione, il Tavolo tecnico, all’interno dell’art. 3, ha mirato a forgiarne “l’ossatura essenziale” sulla base delle buone prassi ad oggi maturate e distinti protocolli. Ne risulta un sistema integrato e personalizzato, capace di tradurre i principi generali di controllo in procedure operative coerenti con le specificità dell’ente. Sul punto, di particolare rilevanza, appare la proposta di introduzione dell’art. 7-bis, rubricato come “Valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione”, che vincola la valutazione del giudice sulla conformità del modello alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate pubblicate dal Ministero della Giustizia; rendendo, dunque, più prevedibile l’attività di compliance e rafforzandone la funzione preventiva.
Il disegno riformatore attribuisce altresì rilievo centrale a una logica premiale e riparatoria, introducendo un meccanismo assimilabile alla messa alla prova dell’ente. L’adozione tempestiva di misure idonee a colmare le carenze organizzative, unitamente alla riparazione del danno eventualmente causato, consente l’estinzione dell’illecito, a condizione che la società abbia previamente adottato un modello di organizzazione adeguato.
Chiudono la proposta del Tavolo tecnico diverse disposizioni in materia di processo all’ente. Di particolare rilevanza, è la proposta di armonizzazione delle condizioni per l’applicazione del sequestro preventivo, introducendo all’art. 53 un requisito sui “gravi indizi sulla responsabilità dell’ente” per l’adozione della misura. In aggiunta, viene proposta la possibilità di offrire una cauzione per evitare il sequestro, bilanciando la funzione cautelare con la conservazione dell’attività d’impresa.
Con riferimento alla disciplina dell’archiviazione, al fine di ostacolare decisioni di mera opportunità, la Relazione propone un controllo giurisdizionale sulla scelta dell’azione operata dal Pubblico Ministero; allineando, dunque, il processo di archiviazione per gli enti a quello delle persone fisiche. Infine, merita menzione la modifica dell’art. 59 volta a recepire l’orientamento giurisprudenziale che censura le contestazioni implicite. Invero, l’atto del PM deve contenere una descrizione puntuale non solo degli elementi della fattispecie, ma soprattutto delle carenze organizzative che hanno reso possibile o agevolato il reato, unitamente all’indicazione del reato presupposto, dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.
Nel complesso, la riforma restituisce al sistema 231 una struttura in linea con i principi fondamentali del diritto penale, configurando una responsabilità dell’ente più coerente, selettiva e funzionale alla sua originaria vocazione preventiva.
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*Avv. Pasquale Annicchiarico, Partner studio legale Dentons







