416-bis, attenuante se l’utilità della dichiarazione prevale sulla pericolosità dell’imputato
I giudici di merito hanno valorizzato la qualità della collaborazione dell’imputato e non la gravità del reato o la capacità a delinquere del reo
L’attenuante speciale, che prevede, una riduzione minima di un terzo e massima della metà (articolo 416-bis,terzo comma, del cp - Associazioni di tipo mafioso) della pena può essere applicata con discrezione dal giudice. Quest’ultimo, infatti, può far prevalere l’utilità della dichiarazione rispetto alla pericolosità dell’imputato. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 45974/24.
Su cosa si basa l’attenuante
Secondo i Supremi giudici la circostanza attenuante speciale si fonda sul mero presupposto dell’utilità obiettiva...





