Penale

Rems: la Cassazione non bacchetta lo Stato se la Regione gioca d’anticipo

La Regione non può imputare una responsabilità allo Stato per la tardiva realizzazione di una struttura Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) invece del vecchio Opg (ospedale psichiatrico giudiziario), quando sia la Regione stessa a provvedere d'urgenza a tale struttura. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 53325/17.

La storia della Rems - La decisione della Corte, quindi, non lascia sul campo colpevoli e innocenti. I Supremi giudici, infatti, hanno ripercorso l'excursus storico-giuridico fatto dalla regione Veneto in merito alla struttura Rems ribadendo la competenza statale a occuparsi delle strutture di detenzione. È emerso come le Regioni abbiano in materia essenzialmente compiti di programmazione e non di diretta gestione: spetta allo Stato provvedere, essendo competente ad attivare il sistema Rems a livello nazionale, mentre la ripartizione regionale è soltanto eventuale. E il quadro – si legge nella sentenza - non è stato modificato dal Dl 211/2011 che ha previsto le Rems: la legge non ha trasferito alle Regioni la competenza in materia di sicurezza, né altri compiti dello Stato, cui, infatti, vengono assegnate le competenze necessarie, mentre le Regioni devono assumere il personale qualificato, predisporre un programma delle strutture destinate ad accogliere le persone cui è stata applicata la misura di sicurezza dell'Opg, nonché delle attività e organizzare i corsi di formazione del personale. In definitiva la Regione ha sostenuto come è lo Stato a dover disciplinare, finanziare, regolare, controllare, monitorare il nuovo sistema dell'assistenza psichiatrica ed è responsabile dell'esecuzione delle misure di sicurezza. Ora la Cassazione non si è espressa su ritardi, responsabilità e competenze, ma è stata molto concreta. Laddove, quindi, la macchina statale si muova in ritardo e, invece, la Regione giochi d'anticipo e predisponga come nel caso concreto una struttura d'urgenza non sussiste alcuna responsabilità.

Conclusioni. Per concludere l'appello della regione Veneto è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Certo è che probabilmente vista l'estrema delicatezza della materia è auspicabile che in forza di una collaborazione tra Stato e Regioni si riesca a garantire un trattamento più umano agli ex internati delle Opg.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©