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Corte Ue: gas, intervento dello Stato sulle tariffe senza discriminare imprese

Francesco Machina Grifeo

Sì a determinate condizioni all'intervento dello Stato nella individuazione del prezzo del gas senza però penalizzare determinate imprese e soltanto nei limiti in cui è necessario. La Corte Ue con una sentenza del 7 settembre 2016, nella Causa C-121/15, ha stabilito che la sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale sono obiettivi di interesse generale che possono giustificare un intervento statale nella determinazione del prezzo di fornitura del gas naturale. Cionondimeno, spiegano i giudici di Lussemburgo, una regolamentazione permanente delle tariffe su base nazionale, imposta esclusivamente ad alcune imprese del settore, potrebbe risultare discriminatoria e eccedere quanto necessario.

In Francia, le autorità impongono all'operatore storico di gas naturale, GDF-Suez, nonché alle imprese locali di distribuzione e a Total Energie Gaz di proporre il gas naturale a tariffe regolamentate (vale a dire massime) per i consumatori finali di gas naturale, essenzialmente famiglie e medie imprese. Parallelamente, l'insieme dei fornitori di gas naturale (comprese le imprese che devono fornire gas naturale a tariffe regolamentate) hanno la possibilità di proporre la fornitura di gas naturale a prezzi inferiori rispetto alle tariffe regolamentate. L'Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) ha contestato l'intervento pubblico perché ostacolerebbe la realizzazione di un mercato concorrenziale. Per dirimere la questione il Consiglio di Stato si è rivolto ai giudici di Lussemburgo secondo cui effettivamente la regolamentazione in essere costituisce un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale, anche se i fornitori possono proporre offerte concorrenti a prezzi inferiori
alle tariffe regolamentate.

Nella sentenza Federutility del 2010, tuttavia, prosegue la sentenza, la stessa Corte aveva stabilito che lo Stato può intervenire a condizione di perseguire un interesse economico generale, in modo proporzionato e prevedendo obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, trasparenti e non discriminatori.

Per quanto riguarda, il primo punto, la Corte riconosce che gli Stati membri possano imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura del gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la coesione territoriale. Spetterà al Conseil d'État valutare se una tale regolamentazione sia necessaria per realizzare gli obiettivi di interesse generale evocati dalle autorità francesi. In particolare, la Corte dubita che l'obiettivo della coesione territoriale possa essere perseguito imponendo tariffe regolamentate sull'intero territorio nazionale. Allo stesso modo, il carattere permanente dell'intervento potrebbe non soddisfare il criterio di proporzionalità. E si dovrà anche verificare se l'intervento non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico. Riguardo gli obblighi di servizio pubblico (come gli obblighi di fornire gas a tariffe determinate), la decisione rileva poi che essi devono essere imposti in modo generale alle imprese del settore del gas e non ad alcune imprese in particolare. Così ricostruito il quadro, sarà il giudice nazionale a dover verificare in concreto se la regolamentazione delle tariffe non sia discriminatoria.

Cgue -Sentenza 7 settembre 2016 - Causa C-121/15

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