Civile

Cassazione: alla sanzione inflitta dalla Consob non è applicabile il favor rei

Giampaolo Piagnerelli


Confermata la sanzione amministrativa a Giampiero Gennaioli di circa 78mila euro inflitta dalla Consob, per aver commesso diverse infrazioni bancarie come direttore generale pro tempore in quella che era la Banca del Salento, oggi Monte Paschi di Siena. La Cassazione - con la sentenza n. 9906/19 di ieri - ha respinto l'applicazione del principio del favor rei come rivisto dal Dlgs 72/2015.

La vicenda- Sulla base della recente disciplina, le violazioni imputate al ricorrente sarebbero dovute essere ascritte all'intermediario bancario. Infatti la norma vigente alla data dei fatti - precisamente l'articolo 190 del Tuf - prevedeva la responsabilità anche a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, quale è appunto il ricorrente. Successivamente - a seguito della novella del 2015 - non è più contemplata la responsabilità degli esponenti aziendali, per i quali, invece, si applica l'articolo 190-bis che fissa, tuttavia, la responsabilità solo in presenza di specifici presupposti, che nella vicenda specifica non ricorrono.

Secondo la Cassazione, infatti, si tratta nel caso in questione di sanzioni amministrative nella forma e nella sostanza, con la conseguenza che viene meno così un'ipotetica natura penale di questo tipo di provvedimenti. Tale impostazione non viola, inoltre, i principi enunciati dalla Corte Edu nella sentenza 4 marzo 2014 secondo la quale l'avvio di un procedimento penale a seguito delle sanzioni amministrative comminate dalla Consob sui medesimi fatti violerebbe il "ne bis in idem", visto che tali canoni giuridici vanno considerati nell'ottica del giusto processo.

Giusto processo - E a proposito di giusto processo - conclude la Cassazione - «va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento sanzionatorio non viola l'articolo 6 della Convenzione Edu (ndr, che affronta il tema dell'equo processo) perché questo esige solo che ove il procedimento amministrativo sanzionatorio non offra garanzie equiparabili a quelle del processo giurisdizionale, l'incolpato può sottoporre la questione della fondatezza dell' "accusa penale" a un organo indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione come la disciplina nazionale gli consente di fare tramite opposizione alla corte d'appello». Ma non era questo il caso e la vicenda si chiude con la condanna del ricorrente.

Corte di cassazione – Sezione II civile - Sentenza 9 marzo 2019 n. 9906

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