Civile

Poste Italiane: l'ufficio a La Maddalena resta del demanio marittimo

A seguito della trasformazione in società per azioni di Poste Italiane, l'ufficio postale della Maddalena, situato a pochi passi dal mare nella centralissima Piazza Umberto I, non è transitato nel patrimonio della nuova società per azioni. L'area infatti rientrando nel "demanio marittimo" non può essere trasferita se non per legge o comunque a mezzo di un formale provvedimento amministrativo. A differenza del demanio pubblico dunque la "sdemanializzazione" non può mai essere "tacita". Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 6461 di oggi, rigettando il ricorso di Poste italiane che invece sosteneva di esserne divenuta proprietaria dal momento che il bene rientrava nel rendiconto approvato con la legge n. 553/1994. Per i giudici di legittimità, tuttavia, Poste conserva il diritto di utilizzare a titolo gratuito i circa 800 mq costruiti fronte mare dalla stessa amministrazione. L'area infatti venne consegnata dalla Capitaneria di Porto alla "Amministrazione autonoma delle Poste e telecomunicazioni" nel lontano 1956. Venti anni dopo una apposita Convenzione concesse l'uso a titolo gratuito sia dell'area che dell'edificio «per esercitarvi l'attività postale». Tornando alla questione della proprietà, la Suprema corte chiarisce che «la norma (553/1994) non dice che i conservatori dei registri immobiliari debbano trascrivere a favore della società Poste Italiane spa la titolarità dei beni in quanto individuati nel rendiconto», ma che devono trascrivere «la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle Poste». E nel caso concreto l'ex Amministrazione «non era mai divenuta proprietaria del bene proprio perché apparteneva al demanio marittimo e non era stato sdemanializzato».
In definitiva per i giudici va ribadito il principio per cui «a differenza di quanto previsto dall'art. 829 c.c. - secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente -, per i beni appartenenti al demanio marittimo, la sdemanializzazione non può mai avvenire in forma tacita, ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma può avvenire solo in forza di una legge ovvero mediante un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa avente carattere costitutivo». Come correttamente affermato dalla Corte di appello di Cagliari, dunque, «l'appartenenza di tal bene al demanio marittimo ne impedisce la sdemanializzazione secondo modalità difforme da quelle dettagliatamente stabilite dall'art. 35 del cod. nav.: ciò implica che né la legge n. 553 del 1994 di approvazione del rendiconto dell'Amministrazione autonoma delle Poste, né l'art. 40 della legge n. 448 del 1998 avrebbero potuto mutare (in favore di Poste Italiane spa) la titolarità dell'immobile in contestazione».

Corte di cassazione - Ordinanza 6 marzo 2019 n. 6461

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