Civile

Scuola, l'insegnante conserva l'anzianità nel passaggio dalla “materna” alla “secondaria”

Francesco Machina Grifeo

«In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna». È questo l'importante principio di diritto affermato oggi dalla Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 9144/2016 che ha accolto il ricorso di una insegnante presso un istituto tecnico commerciale di Afragola in provincia di Napoli.

La professoressa, era stata docente di ruolo della scuola materna dal 1992 al 2002, per poi passare alla scuola secondaria. A quel punto aveva chiesto, ai fini dell'anzianità di servizio, il riconoscimento integrale del periodo di lavoro svolto presso la materna, rifiutando la ricostruzione di carriera operata dall'amministrazione secondo il «meccanismo della c.d. temporizzazione», e la condanna dell'Istituto e del Ministero al pagamento delle differenze retributive. In primo grado il Tribunale le diede ragione, ma il giudice di secondo grado accolse l'appello della P.A. Proposto ricorso in Cassazione, vista la «particolare importanza» della questione, la Sezione lavoro ha rimesso la decisione alle S.U.

Nella motivazione, la Suprema corte ripercorre la disciplina legislativa sui passaggi di ruolo succedutasi nel tempo per dedurne che «l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna», inizialmente non prevista dalla lettera della norma. L'articolo 57 della legge 312/1980 invece ha dilatato la previsione statuendo che: «I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del Dpr 417/1974 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne».

In sintesi, prosegue la sentenza, l'originaria previsione è stata ampliata sotto molteplici profìli «compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna». Per i giudici questo intevento comporta anche «la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, dl riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione dl carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna». In pratica, conclude la Corte, «cambiato uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni» che ora va letta in senso favorevole alla docente.

Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza n 6 maggio 2016 n. 9144

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