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Cgue: Avvocato generale, è nullo il marchio “Cubo di Rubik”

Francesco Machina Grifeo

Non si ferma la battaglia intorno al “Cubo di Rubik”. Per l'avvocato generale della Corte Ue, Maciej Szpunar, che oggi ha depositato le conclusioni nella causa C-30/15P, il marchio dell'Unione europea che ne rappresenta la forma deve essere dichiarato nullo. Le caratteristiche essenziali del segno registrato, e cioè la forma di un cubo e la struttura a griglia, argomenta Szpunar, sono infatti necessarie per assolvere la «funzione tecnica» propria del prodotto. E il regolamento sul marchio dell'Unione europea del 2009 esclude dalla registrazione le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di un dato prodotto. Poiché riservare tali caratteristiche a favore di un solo operatore economico impedirebbe alle imprese concorrenti di attribuire ai propri prodotti una forma utile al loro uso.

Su domanda della Seven Towns, società britannica che gestisce i diritti di proprietà intellettuale relativi al «cubo di Rubik», l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva registrato, nel 1999, quale marchio comunitario tridimensionale, la forma del famoso cubo per «puzzle tridimensionali». Nel 2006, però la Simba Toys, produttore tedesco di giocattoli, ha chiesto all'Euipo di dichiararne la nullità, in quanto comportava una «soluzione tecnica» consistente nella sua capacità di rotazione che poteva essere tutelata solo a titolo di brevetto e non come marchio. Dopo che L'Euipo ha respinto la domanda, la Simba Toys ha adito il Tribunale che a sua volta ne ha bocciato il ricorso dichiarando che la rappresentazione grafica non comporta una soluzione tecnica che le impedisca di essere tutelata come marchio.

Adita la Corte di giustizia, l'Avvocato generale nelle sue conclusioni chiede l'annullamento della decisione perché non chiarisce la funzione tecnica del prodotto, né analizza il rapporto tra tale funzione e le caratteristiche della forma depositata. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto, in primo luogo, prendere in considerazione la funzione del prodotto, ossia un rompicapo consistente nel comporre in modo logico elementi spostabili nello spazio; e poi non limitare l'analisi esclusivamente all'esame della rappresentazione grafica depositata. Infatti, conclude Szpunar ritenere che la tutela comunitaria includa ogni tipo di puzzle di forma simile, indipendentemente dalle modalità del suo funzionamento - e quindi, nel caso, potenzialmente, qualsiasi puzzle tridimensionale i cui elementi formino un cubo «3 x 3 x 3» - è contrario all'interesse generale. Così facendo, infatti, si consente al titolare di estendere il monopolio a quelle caratteristiche dei prodotti che svolgono non solo la funzione della forma controversa, ma anche altre funzioni simili.

Corte Ue – Conclusioni dell'avvocato generale del 25 maggio 2016 – Causa C-30/15P

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