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Trasporto aereo: compatibili con il diritto Ue le condizioni di privatizzazione di Tap

Le condizioni poste dal governo portoghese nell'ambito della riprivatizzazione della Transportes Aéreos Portugueses (Tap) sono compatibili con il diritto dell'Unione, ad eccezione dell'obbligo di mantenimento e di sviluppo del centro operativo (hub) nazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 27 febbraio 2019 nella causa C-563/17.

Il caso - L'Associação Peço a Palavra, un'associazione senza scopo di lucro di diritto portoghese, si era opposta al processo di riprivatizzazione della compagnia aerea portoghese proponendo assieme a quattro privati un ricorso alla Corte amministrativa suprema per far annullare il capitolato d'oneri adottato dal governo portoghese nel gennaio 2015.
Il processo di riprivatizzazione indiretta del capitale sociale della Tap doveva essere effettuato attraverso la vendita diretta cosiddetta «di riferimento» di azioni rappresentative fino al 61% del capitale sociale della Tap SGPS SA (holding che detiene il capitale della compagnia). L'associazione e i privati sostengono che alcune delle condizioni contenute nel capitolato d'oneri violano le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sancite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Supremo Tribunal Administrativo ha deciso di sottoporre alcune questioni alla Corte di giustizia in merito alla conformità, rispetto al diritto dell'Unione, delle condizioni, che consistono nell'obbligo di mantenere in Portogallo la sede e la direzione effettiva della compagnia, nella capacità di adempiere agli oneri di servizio pubblico e nell'impegno a mantenere e a sviluppare il centro operativo nazionale esistente.
La sentenza - La Corte dichiara che l'articolo 49 del Trattato sul divieto delle restrizioni alla libertà di stabilimento, non osta alle prime due condizioni. Il requisito, per l'acquirente della partecipazione, di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del centro operativo nazionale esistente costituisce, invece, una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento. Per quanto riguarda il requisito secondo il quale l'acquirente è tenuto ad adempiere agli oneri di servizio pubblico in questione, la Corte ricorda che, secondo il capitolato d'oneri, esso verte sulla capacità di adempiere agli oneri di servizio pubblico che incombono alla Tap anche per quanto concerne i collegamenti aerei tra i principali aeroporti nazionali e delle regioni autonome, nonché la continuità e il rafforzamento delle rotte che servono le regioni autonome, le comunità portoghesi stabilite all'estero e i paesi e comunità di espressione o lingua ufficiale portoghese. La Corte sottolinea che il Portogallo, in passato, ha imposto ai vettori aerei che servono le linee aeree regolari tra il Portogallo e le sue regioni autonome, quali le regioni ultraperiferiche delle isole delle Azzorre o dell'isola di Madeira, oneri di servizio pubblico la cui conformità con il regolamento sulla prestazione di servizi aerei non è stata messa in questione.
Poiché tale regolamento ha operato un'armonizzazione esauriente a livello dell'Unione nell'ambito degli oneri di servizio pubblico nel settore dei servizi di trasporto aereo, qualsiasi misura nazionale adottata in tale ambito dev'essere valutata alla luce delle disposizioni di tale misura di armonizzazione (vale a dire, il regolamento), e non di quelle del diritto primario (vale a dire, la libertà di stabilimento sancita all'articolo 49 del trattato Ue). La Corte osserva che dal regolamento risulta che uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico solo su determinate rotte aeree all'interno dell'Unione, segnatamente su quelle che collegano un aeroporto situato nell'Unione e un aeroporto che serve una zona periferica situata nel suo territorio. Di conseguenza, la Corte ritiene che, «nella misura in cui il capitolato d'oneri si limita a imporre il rispetto, da parte del nuovo azionista selezionato in esito al processo di riprivatizzazione in questione, di eventuali oneri di servizio pubblico imposti alla Tap in conformità alle condizioni sostanziali e procedurali prescritte nel regolamento, tale misura nazionale è conforme al diritto dell'Unione, senza che sia necessario valutarla alla luce del diritto primario, in particolare alla luce della libertà di stabilimento».

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