Civile

Unicredit non può dedurre le perdite da incorporazione dell’Alfa Romeo

Non sono deducibili le perdite quando il prezzo della cessione del credito risulti superiore al valore attualizzato dei crediti ceduti. Questo il principio dettato dalla Cassazione, sezione tributaria con la sentenza n. 32089. In sostanza - afferma la Corte – non è possibile portare in deduzione perdite pari a 130 miliardi di ex lire (importo risultante dall'attualizzazione) quando il credito era stato ceduto a 117 miliardi di lire. La complessa vicenda prende spunto dall'acquisto da parte dell'ex Banco di Roma (ora Unicredit) dell'intero capitale sociale dell'Alfa Romeo avvenuto il 19 giugno 1987. Nell'aprile dello stesso anno la casa automobilistica era stata acquistata dalla Finmeccanica.

Conclusioni. L'istituto bancario poi aveva chiesto di poter dedurre le perdite ma si è dovuto adeguare al principio di diritto enunciato dalla Cassazione secondo cui “in nessun caso, quale che fosse la qualificazione da dare al contratto dell'aprile 1987 tra Alfa Romeo e Finmeccanica (contratto finanziario o vendita di crediti), ove il prezzo di cessione fosse risultato pari (o superiore) al valore dei crediti attualizzato al 1987, non si sarebbe mai potuto ravvisare una perdita, configurabile solo se il prezzo di cessione fosse risultato inferiore al valore attualizzato”.

Corte di cassazione - Sezione V civile - Sentenza 12 dicembre 2018 n. 32089

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