Civile

Divorzio, accertamenti patrimoniali a tutto campo sulle banche dati della Pa

Francesco Machina Grifeo

Si ampliano i poteri di indagine tributaria del giudice della famiglia. Nel caso di opacità della condizione patrimoniale del coniuge o del genitore, il tribunale, infatti, qualora non abbia un accesso diretto, può chiedere le informazioni di cui ha bisogno direttamente ai gestori delle banche dati della pubblica amministrazione. Il tribunale di Milano, ordinanza 3 aprile 2015, all'interno di un procedimento di separazione, ha così disposto, delegando le indagini alla Guardia di Finanza, una vera e propria radiografia delle condizioni economiche di un marito avendo accertato delle condotte simulatorie e di occultamento patrimoniale nei confronti della moglie. Dalla istruttoria sommaria, infatti, erano emerse operazioni immobiliari «non del tutto chiare», dichiarazioni reddituali «non attendibili», una selva di partecipazioni sociali ecc.

La norma
- L'articolo 5, comma 9, legge 898/1970, prevede che il Tribunale possa disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi/genitori. Gli accertamenti di polizia tributaria, ricostruisce la sentenza, sono giustificati anche dall'articolo 337-ter, comma 6, del codice civile, che ammette indagini nell'interesse dei figli. Pertanto, il giudice della famiglia «può disporre indagini di Polizia Tributaria al fine di raccogliere le informazioni necessarie per i provvedimenti nei confronti di moglie e figli». In tempi recenti, poi, prosegue l'estensore dott. Buffone, «i poteri di accertamento del giudice dei conflitti coniugali/familiari sono stati ampliati».

I nuovi poteri - Il riferimento è al Dl n. 132/2014, convertito in legge 162/2014, che ha introdotto le seguenti modifiche: a) ha previsto che nei procedimenti in materia di famiglia il giudice possa accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'articolo 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del Cpc; b) ha esteso le disposizioni speciali in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche ai procedimenti in materia di famiglia (articolo 155-sexies del disposizioni di attuazione del Cpc); c) ha previsto, all'articolo 7 comma 9 del Dpr 605/1973, che le informazioni comunicate all'Agenzia Tributaria sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria nei procedimenti in materia di famiglia.

Da qui l'ordine di svolgere accertamenti di Polizia tributaria a tutto tondo, tramite la Guardia di Finanza, per accertare: l'effettivo tenore di vita; la consistenza del patrimonio immobiliare; i redditi dichiarati; la partecipazione ad imprese o a società, e la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto. Ma soprattutto per acquisire informazioni attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle entrate su i rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti sia personalmente che quale cointestatario o semplice delegato o legale rappresentante. Ed anche in merito alla consistenza dei depositi bancari ed alla eventuale titolarità o disponibilità di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi.

Tribunale Milano - Sezione IX civile - Ordinanza 3 aprile 2015

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