Civile

Assicurazione fideiussoria, il ritardo nella comunicazione non fa perdere la garanzia

Francesco Machina Grifeo

In caso assicurazione fideiussoria, il ritardo nella comunicazione dell'inadempimento da parte del beneficiario non giustifica il mancato a ristoro da parte del garante, a meno che a prevederlo non sia una clausola contrattuale espressa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2688/2019, accogliendo il ricorso di una cantina sociale contro la finanziaria che aveva prestato garanzia. Sia in primo grado che in appello invece le corti di merito avevano negato la richiesta, da parte della cooperativa ricorrente, del pagamento della somma di oltre 100mila euro quale «corrispettivo per la fornitura di vino da tavola a favore di acquirente garantita da fideiussione».

Secondo la Cassazione una volta qualificato l'atto «come assicurazione fideiussoria, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare la natura e la valenza delle condizioni generali contrattuali, costituenti forza di legge fra le parti». Ora, l'articolo 6 del contratto «imponeva alla Società cooperativa beneficiaria l'”onere, entro cinque giorni dalla constatazione” di comunicare al soggetto fideiussore “ogni fatto o inadempienza del contraente” acquirente del vino non pagato». «Orbene – osserva la decisione - tale norma contrattuale, vincolante per la ricorrente giusta la natura di assicurazione fideiussoria e di contratto a favore di terzo … non esplicitava alcuna decadenza quale conseguenza del mancato assolvimento dell'onere di informazione gravante sulla beneficiaria». Nel contratto, dunque, non vi è «alcun accenno alla previsione di decadenza dai benefici assicurativi in caso di superamento del termine dei cinque giorni, né alla eventuale sanzione contrattuale a carico della beneficiaria e dovuta al mancato rispetto del termine dell'onere di informazione». Così stando le cose, la decadenza dalla garanzia si connota come una violazione dell'articolo 1915 del c.c. che prevede la perdita del diritto «solo nel caso in cui il mancato adempimento dell'obbligo di avviso sia qualificabile in termini di dolo». Mentre, prosegue, «in caso di ritardo, l'assicuratore ha soltanto il potere di ridurre l'indennità da corrispondere in ragione del pregiudizio effettivamente sofferto a causa del ritardo». In conclusione, la Cassazione affermando un principio di diritto, ha statuito che «in materia di assicurazione fideiussoria non ricorre automaticamente l'impossibilità del beneficio assicurativo allorché la norma contrattuale non esplicita una espressa decadenza dal diritto del terzo beneficiario onerato di obbligo informativo nell'ipotesi in cui tale obbligo sia adempiuto col superamento del termine previsto per la comunicazione di fatto o inadempienza del contraente garantito».

Corte di cassazione - Sentenza 30 gennaio 2019 n. 2688

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