Amministrativo

Autostrade, rinvio a Cgue su bilanciamento ambiente e interesse pubblico

Francesco Machina Grifeo

Sulla fattibilità della ‘superstrada' Orte Civitavecchia la parola passa alla Corte Ue. La Prima Sezione del Tar Lazio, sentenza del 24 gennaio 2019 n. 908, ha infatti rimesso ai giudici di Lussemburgo la compatibilità con le direttive europee “habitat” (1992/43/CEE) e “uccelli” (2009/47/CE) del via libera all'opera da parte del Consiglio dei ministri, nel dicembre 2017, che sostanzialmente ha subordinato le esigenze di tutela ambientale al «rilevante interesse pubblico» della strada. Il rinvio è stato disposto a seguito del ricorso presentato da WWF Italia, Lipu, Italia Nostra, Forum Ambientalista, e altri soggetti, contro Palazzo Chigi e l'Anas per l'annullamento della delibera del Consiglio dei Ministri 1.12.2017 con la quale veniva adottato “il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare, tracciato verde, della strada statale n. 675 “Umbro Laziale”, asse Orte-Civitavecchia, tratta Monte Romano est – SS 1 Aurelia”. Al termine di una lunga ricostruzione dei fatti per il Tribunale si evince che «da una lato, l'Amministrazione ha ritenuto prevalente su quello ambientale l'aspetto economico nonché la necessità di completare l'itinerario stradale facente parte anche della rete transeuropea TEN-I definita “Comprehensive”, dall'altro, ha ritenuto di posporre al progetto definitivo la ricerca di soluzioni adeguate al rispetto ambientale, mediante però misure di sola compensazione e mitigazione che, peraltro, l'organo statale competente, quale la Commissione VIA-VAS del MATTM, aveva escluso potersi individuare per il tracciato verde». E proprio sulla legittimità di queste determinazioni rispetto alla normativa europea dovrà pronunciarsi ora la Corte Ue.

In particolare, i giudici europei dovranno pronunciarsi: 1) sulla possibilità di adottare il provvedimento di compatibilità ambientale anche in caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente invocando la sussistenza di un “rilevante interesse pubblico”; 2) ritenere prevalente su quello ambientale il richiamato “rilevante interesse pubblico”, se ancorato esclusivamente alla maggior economicità dell'opera, alla sua conformità alla tutela anche paesaggistica, storica, culturale e socio-economica e alla necessità di completare una rete stradale transeuropea pur in presenza di una soluzione alternativa esistente e già approvata sotto il profilo ambientale; 3) rimandare alla sede del progetto definitivo ulteriori approfondimenti e studi sulla rilevanza ambientale; 4) non ritenere vincolante il parere di incompatibilità ambientale; 5) demandare in sede di redazione del progetto definitivo dell'opera di recepire le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico e ambientale pur se in riferimento a questo l'organo preposto alla tutela ambientale ha rilevato l'insussistenza della possibilità di elaborare eventuali prescrizioni e misure di mitigazione per la variante progettuale in approvazione; 6) demandare al soggetto proponente di sviluppare lo studio d'incidenza ambientale dell'opera; e infine 7) individuare un soggetto terzo - la Regione Lazio -, diverso dalla Commissione VIA-VAS del MATTM, per verificare lo studio d'incidenza ambientale.

Tar Lazio - Sentenza 24 gennaio 2019 n. 908

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