Penale

Il condominio non è «parte offesa» nel processo penale

di Enrico Morello

La Cassazione (sentenza n. 3320/15) stabilisce che il Condominio non può considerarsi “persona offesa” del reato, e quindi non ha legittimazione ad impugnare con ricorso (in cassazione) una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c.p.p.

Il caso

l giudice delle indagini preliminari milanese dichiarava non doversi procedere per insussistenza dei fatti nei confronti del direttore dei lavori e del legale rappresentante di una ditta committente i lavori di scavo di un parcheggio sito in Milano, lavori che a dire dell'accusa avevano pregiudicato la stabilità dei fabbricati limitrofi all'area dei lavori, determinando una situazione di pericolo per la privata e pubblica incolumità.

Avverso tale decisione del giudice preliminare proponeva ricorso, sulla base di tre diversi motivi di reclamo, uno dei condomini asseritamente danneggiati e messi in pericolo dai lavori relativi al parcheggio.

La cassazione tuttavia, come detto, respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile.

Differenza fra persona offesa e parte danneggiata nel reato

Rilevava in proposito anzitutto la Corte come ai sensi dell'art. 428 c.p.c. la sentenza di non luogo a procedere può essere assoggettata a ricorso per cassazione su impulso di parte civile nel solo caso in cui la stessa sia anche persona offesa e non solo danneggiata del reato.
Sul punto, il giudice della nomofilachia ricorda una propria precedente decisione (16528/2010) con la quale si era ribadito che la persona danneggiata, pur costituita parte civile, “non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione della persona offesa costituita parte civile si giustifica esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, ai quali resta estranea la persona danneggiata.”

In sostanza, seguendo il ragionamento della corte, il condominio ricorrente avrebbe avuto diritto a proporre il proprio ricorso solo ed esclusivamente se gli fosse stata riconosciuta la qualità di persona offesa e quindi vittima dell'asserito reato criminale commesso dagli imputati.

Tale qualifica, tuttavia, secondo la Corte deve essere negata al condominio per quanto riguarda il rato di disastro colposo “attesa la specificità oggettiva giuridica della fattispecie criminosa in esame”, caratterizzata da una dimensione diffusa che pertanto non ricorre nel caso di condominio, vista la sua definizione civilista di “centro comune di interessi dei comproprietari dei singoli beni”.

Il condominio quale centro di interessi

Anche con riferimento (altro punto di impugnazione proposto dal condominio) al reato di abuso d'ufficio, inoltre, osserva la Corte, non può essere riconosciuta al condominio la qualifica di persona offesa (e quindi la legittimazione a proporre il reclamo) poiché tale figura criminosa ha natura monoffensiva, tutelando cioè soltanto “l'interesse al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato non può essere considerato persona offesa del reato.”.

Quale breve considerazione finale, si può quindi rilevare come il condominio, secondo la corte di cassazione, proprio in virtù della sua peculiare definizione di “centro di interessi unitario”, si veda negata la possibilità di proporre un ricorso che, viceversa, gli stessi individui avrebbero potuto proporre purché non tutti facenti parte dello stesso stabile. Il che francamente è un ragionamento che lascia perplessi.

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