Penale

Tossicodipendente, sì alla “scorta” di marijuana per uso personale

Sì all'acquisto di una maxi “scorta” di marijuana per «uso personale» da parte del tossicodipendente in cura al Sert (per eroina) che da Avellino va nella «piazza di spaccio» di Napoli per fare rifornimento. Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza 14 giugno 2017 n. 29798, accogliendo il ricorso di un trentenne ed annullando, senza rinvio, la condanna ad otto mesi di reclusione e mille euro di multa comminatagli dalla Corte di appello di Napoli per traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo presso il casello autostradale di Pomigliano d'Arco, il ricorrente venne trovato in possesso di «21 confezioni di sostanza stupefacente tipo marijuana, risultata del peso di gr. 25,7 e contenente principio attivo dal quale erano ricavabili n. 75,5 dosi medie giornaliere, oltre che di due bussolotti, contenenti eroina e cobret». Condannato per spaccio per la marijuana, venne invece assolto dal reato di detenzione «a fini di cessione» delle droghe pesanti «perché ritenute riconducibili all'uso personale», in quanto «iscritto al Sert come consumatore abituale di eroina oltre che consumatore occasionale di cocaina e cannabinoidi».

Proposto ricorso in Cassazione, l'imputato ha sostenuto che il giudice lo ha condannato «in ragione della mera suddivisione in dosi della sostanza stupefacente e del dato quantitativo», senza considerare che il controllo era avvenuto mentre rientrava ad Avellino, «dopo l'acquisto della scorta di droga della quale si riforniva nelle piazze di spaccio del napoletano». E che le conclusioni della Corte erano «contraddittorie» considerata l'assoluzione per la detenzione di droghe pesanti, ritenute riconducibili all'uso personale.

Una doglianza accolta dalla Suprema corte secondo cui i giudici di secondo grado hanno valorizzato «il quantitativo di droga, nettamente superiore alle dosi medie singole» e le modalità «sospette del confezionamento in dosi», senza però considerare anche lo «status di tossicodipendenza dell'imputato, che pure ne ha comportato l'assoluzione per la detenzione delle droghe cd. pesanti». Tale status, infatti, risultava documentato dalla certificazione del Sert che ne comprova la dipendenza da più droghe, «di guisa che trova giustificazione nel dedotto uso personale la “scorta” da questi effettuata in Napoli, città ove si era recato per l'acquisto dall'avellinese, zona di residenza». Convincono anche, prosegue la sentenza, le argomentazioni difensive circa il fatto che lo stupefacente viene venduto «già frazionato in dosi» così «predisposte, dai venditori nelle piazze di spaccio». Né vi erano elementi che denotavano «un successivo frazionamento ad opera dell'imputato della droga acquistata, anche tenuto conto delle circostanze e modalità del controllo di Polizia, avvenuto al casello di Pomigliano d'Arco, cioè nella fase di rientro dell'imputato nella zona di residenza».

Corte di cassazione - Sezione VI penale - sentenza 14 giugno 2017 n. 29798

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