Professione e Mercato

L’accordo si attiva subito al massimo per 30 giorni

di Alessandro Rota Porta

Sono due i vincoli da tenere presente per ricorrere al contratto di lavoro a chiamata: l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa e il tetto di utilizzo del lavoratore per un massimo di quattrocento giornate nel triennio.

Gli obblighi informativi

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente», da compilare solo online indicando i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, le date di inizio e fine della chiamata, all’interno di un periodo massimo di 30 giorni.

Se il datore di lavoro conosce la programmazione dell’attività lavorativa può effettuare la comunicazione con riferimento ad un ciclo integrato di più attività, ciascuna non superiore a 30 giorni: la prassi del Lavoro ha chiarito che questi si considerano quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e, pertanto, possono essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

Altrimenti servono comunicazioni singole. Il modello Uni-Intermittente può essere inviato tramite email presso l’indirizzo Pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it (valido anche se inviato da un indirizzo non Pec) oppure online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it.

Rimane poi la possibilità di utilizzare una app dedicata oppure di inviare un sms al numero 339-9942256; quest’ultima modalità può essere utilizzata unicamente per comunicare una prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione, sebbene la stessa possa proseguire anche dopo le 12 ore dalla comunicazione. Questo canale è utilizzabile solo previa registrazione e abilitazione al portale Cliclavoro.

La comunicazione può essere inviata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell’inizio e può essere annullata attraverso l’invio di una successiva comunicazione ad hoc (solo tramite mail o web) da effettuare sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero - nel caso in cui il lavoratore non si presenti - entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

Da ultimo, rimane la possibilità di inoltrare il modello tramite fax (all’Ispettorato territoriale del lavoro di competenza) in caso di malfunzionamento dei sistemi descritti: in questa ipotesi, costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema insieme alla ricevuta di trasmissione del fax.

La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.

I limiti di impiego

Passando al tetto di utilizzo del lavoro intermittente, vige un limite massimo per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, di 400 giornate di effettivo lavoro «nell’arco di tre anni solari»(tranne che per turismo, pubblici esercizi e spettacolo).

Infine, si ricorda che i lavoratori a chiamata, al pari di tutti gli altri, sono soggetti alla sorveglianza sanitaria e a tutte le tutele previste in materia di sicurezza sul lavoro, formazione minima compresa.

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