Comunitario e Internazionale

Per Airbnb un aiuto dalla Ue: l’attività non è «mediazione»

di Saverio Fossati

Airbnb potrebbe essere facilitata nel contenzioso (attualmente al Consiglio di Stato) sull’obbligo di effettuare la ritenuta del 21% sui proventi degli host dalla sentenza con la quale la Corte di giustizia giudicherà sulla causa C-390/18. Le conclusioni di ieri dell’avvocato generale, infatti, affermano un principio importante sul tema: Airbnb Ireland (che è la “casa madre” per l’Europa) offre servizi «immateriali» e non è quindi assoggettabile alla disciplina sugli agenti immobiliari contenuta nella “legge Hoguet” che regola questa attività in Francia. Airbnb Italia è da anni impegnata a dimostrare che, non svolgendo attività di mediatore immobiliare, non è tenuta a effettuare la ritenuta del 21% sugli affitti turistici a nome degli host proprio perché sostiene di non svolgere attività di mediazione immobiliare.

Positivo il commento di Airbnb Italia: «Salutiamo con favore l’opinione dell’Avvocato Generale, che ha fornito un quadro chiaro delle regole applicabili alle piattaforme di economia collaborativa come Airbnb. Regole che aiutano a creare nuove opportunità per i consumatori europei».

La causa è stata avviata dal Parquet de Paris (procura di Parigi, Francia) sulla base di un contenzioso sorto tra l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (Ahtop) e Airbnb Ireland, società di diritto irlandese con sede a Dublino (Irlanda) che gestisce, per tutti gli utenti stabiliti al di fuori dagli Usa, la piattaforma online.

L’avvocato generale Maciej Szpunar ha affermato che il servizio fornito dalla Airbnb Ireland può essere considerato quale «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 2000/31 e ha osservato che uno Stato membro diverso da quello d’origine può derogare alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione soltanto per mezzo di provvedimenti presi «su base individuale», e, in ogni caso, incombe al giudice nazionale accertare se, tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza, i provvedimenti siano necessari ad assicurare la protezione del consumatore e non eccedano quanto richiesto dalla direttiva 2000/31.

Corte Ue – Causa C-390/18

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