Penale

Pene accessorie previste dall'articolo 600-septies 2 del codice penale

a cura della Redazione Lex 24


Reati contro la persona - Pene accessorie Pene previste dall'articolo 600 septies.2, comma 1, nn. 2 e 4 – Principio di applicabilità della legge più favorevole ex articolo 2 cod. pen. - Riferibilità anche alle pene accessorie - Sussistenza.
Per le pene disposte dall'articolo 600 septies.2, comma 1, nn. 2 e 4 (vale a dire: n. 2, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno e, n. 4, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici) vale il principio di legalità che si applica anche alle pene accessorie.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 settembre 2015 n. 36915


Reati contro la persona - Delitti in danno di minori - Pena accessoria - Interdizione perpetua da incarichi in scuole e da uffici o servizi in istituzioni o strutture frequentate da minori - Rapporti fra originario articolo 600 - Septies cod. pen. e articolo 600 - Septies2 cod. pen. - Norma più favorevole - Individuazione.
La pena accessoria, prevista dall'articolo 600-septies 2 cod. pen., dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate "abitualmente" da minori, trova applicazione anche con riferimento ai fatti commessi nella vigenza della precedente disciplina, la quale contemplava la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate "prevalentemente" da minori, trattandosi di disposizione più favorevole.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 22 giugno 2015 n. 26204


Reati contro la persona - Violenza sessuale -Pene accessorie - Interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole nonché da ogni ufficio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori prevista dall'articolo 609 nonies cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 609-nonies cod. pen., in relazione agli articoli 3 e 27 Cost. nella parte in cui prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, in quanto detta sanzione può efficacemente contribuire all'emenda del condannato e al suo reinserimento nel consorzio civile inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per conseguire la riabilitazione, che estingue le pene accessorie.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 23 febbraio 2015 n. 7902


Reati contro la persona - Delitti in danno di minori - Pene accessorie Esecuzione alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata il 25 ottobre 2007- Legge 1 ottobre 2012 n. 172 – Entrata in vigore articolo 600-septies c.p., comma 2.
Il legislatore nazionale, dando esecuzione alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata il 25 ottobre 2007, ha, con legge 1 ottobre 2012 n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 8 ottobre 2012, fra l'altro, inserito l'articolo 600-septies c.p., comma 2 .Tale disposizione, sostanzialmente innovativa rispetto alla più favorevole previgente disciplina, è entrata in vigore, stante l'ordinario termine di vocatio legis di cui all'articolo 73 Cost. non oggetto di espressa deroga legislativa, in data 23 ottobre 2012. Ciò posto è evidente che siffatta previsione, con la quel è stato introdotto, sotto il profilo della applicabilità di una nuova pena accessoria, un trattamento sanzionatorio più gravoso, sia applicabile solo in relazione ai fatti costituenti reato commessi a decorrere da tale data. Infatti, come peraltro puntualizzato anche da questa Corte, il principio di legalità della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge più favorevole operano anche con riferimento alle pene accessorie.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2014 n. 3941

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