Amministrativo

Annullato bando di Roma Capitale da 475mln, no società miste

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Il Tar Lazio, sentenza n. 1088/2018, ha annullato il bando di gara - valore 475 milioni di euro - del comune di Roma Capitale per l'affidamento dei servizi «per il funzionamento delle strutture educative e scolastiche, nonché per la manutenzione del verde pubblico non di pregio, scolastico e delle piste ciclabili per un periodo di 8 anni». Accolto dunque il ricorso Manutencoop facility management (difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Andrea Zoppini, Marco Martinelli, Giorgio Vercillo e Carmine Pepe). Il 28 luglio 2017 il Comune aveva annunciato che la forma della “società mista” avrebbe costituito il «migliore modello organizzativo per la gestione dei servizi di interesse generale”.

Per il Tar però «il modulo della società mista può essere utilizzato per la realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero di servizi pubblici di interesse generale, con allocazione di tutto o parte del cd. “rischio operativo” in capo alla società affidataria dell'attività gestoria da prestare in favore degli utenti». Mentre nel caso di specie i servizi «rientrano nel novero dei “servizi strumentali”, siccome integranti prestazioni da erogarsi direttamente a favore dell'amministrazione, nell'ambito di una cornice negoziale di contratto di appalto pubblico», per cui non è possibile fare ricorso allo strumento della società mista. Il corrispettivo del resto «viene erogato direttamente dall'amministrazione». Mentre, continua, «non è dato comprendere le ragioni per le quali la costituzione della nuova società mista costituisca la scelta obbligata onde perseguire al meglio le finalità istituzionali dell'ente».

Non solo, il comune ha accorpato in un unico affidamento «servizi assai eterogenei» fondando la scelta «solo ed esclusivamente sull'opportunità di avere un unico interlocutore» e «sulla dedotta possibilità di trarre il vantaggio legato ad asserite economie di scala». Una giustificazione «generica di per sé» ed anche «inconferente» sol se si considera che molti servizi sono privi di «reciproca connessione». Inoltre, un affidamento così dimensionato «lede il fondamentale principio di favor partecipationis, limitando in modo irragionevole la facoltà di presentazione individuale delle offerte da parte delle piccole e medie imprese». Ciò appare tanto più evidente, prosegue il Tar, se si tiene conto che la precedente gara per l'affidamento in global service era stata annullata dal Tar Lazio (1345/2017) «per essere assegnati alla costituenda società mista».

Il comune di Roma però è andato sulla stessa strada, non solo riproponendo in un'unica gara tutti i servizi inclusi nel bando annullato, ma anche accorpandoli «in un lotto unico e ne ha ampliato il valore», aggiungendo servizi eterogenei quali la manutenzione del verde orizzontale su tutto il territorio comunale e sulle piste ciclabili, oltre alla derattizzazione, sanificazione e disinfestazione. Arrivando così ad un totale di quasi mezzo miliardo di euro «più del doppio del valore della precedente gara». In definitiva, conclude il Tar, «appare censurabile la scelta di non disarticolare le attività accorpate nell'attuale configurazione della gara in esame, tenendo altresì conto della loro natura di servizi strumentali».

Tar Lazio – Sentenza 30 gennaio 2018 n. 1088

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