Penale

Lega Nord, ok sequestro fondi “Lega Toscana”: c'è continuità

Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza 2186/2018, conferma il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di 16mila euro rinvenuta sui conti correnti della “Lega Nord Toscana”. Respinto dunque il ricorso patrocinato dal senatore Manuel Vescovi, gruppo Gruppo Lega-Salvini Premier, in qualità di legale rappresentante dell'associazione territoriale. Per i giudici della Sesta Sezione penale, il provvedimento emesso (in sede di rinvio) dal Tribunale del Riesame di Genova, infatti, dà «attentamente conto, per un verso, della riconducibilità delle somme oggetto di vincolo reale alle erogazioni fatte dalla “Lega Nord” nazionale; per altro verso, dell'assenza di elementi per affermare la buona fede di “Lega Nord Toscana”».

Nel dicembre 2015, ricostruisce la decisione, con atto notarile la “Lega Nord”, costituita a livello locale da 13 “nazioni”, aveva «trasferito a titolo gratuito alla “Lega Nord Toscana”, che ha accettato, tutti i beni per un valore complessivo indicato in 26mila euro. Vi è stata dunque «una sorta di successione a titolo universale, in forza della quale la nuova associazione “Lega Nord Toscana” è subentrata, in tutti i rapporti giuridici anche patrimoniali, alla precedente articolazione territoriale (”nazione”), che fino al 2015 aveva ricevuto numerosi bonifici dalla sede centrale del partito». Mentre è «irrilevante che i conti correnti della nuova associazione “Lega Nord Toscana” siano diversi rispetto a quelli ove sono transitati detti bonifici, in quanto si tratta di denaro che costituisce per sua natura bene fungibile». Neppure, prosegue la Corte, si può invocare la tutela dei terzi in buona fede considerato che «le indagini che hanno portato alla condanna dei dirigenti della “Lega Nord” nel luglio 2017 da parte del Tribunale di Genova erano note fin dalla data del 3 aprile 2012, allorquando erano state eseguite le perquisizioni presso la sede della “Lega Nord”, con le successive dimissioni del segretario Umberto Bossi il 5 aprile 2012 e l'espulsione del tesoriere Francesco Belsito il 12 aprile 2012». Come correttamente argomentato dal Tribunale, aggiunge la Corte, «sarebbe illogico sostenere che le componenti dell'associazione locale toscana - costituita nel 2015 con contestuale conferimento del patrimonio proveniente da trasferimenti dalle casse del partito e sostanziale continuità rispetto alle preesistenti articolazioni regionali - versassero in una situazione di mancate conoscenza o conoscibilità, secondo criteri di ordinaria diligenza». Inoltre l'ablazione risulta anche «proporzionata» considerato che Lega toscana ha beneficiato di un trasferimento di beni superiore (26mila euro).

In definitiva, osserva la Suprema corte, «qualora il soggetto che si sia avvantaggiato (non in buona fede) del profitto del reato rappresentato da una somma di denaro sia – come nel caso di specie - un ente, nulla può rilevare ai fini che ci occupano la circostanza che esso abbia mutato denominazione o veste giuridica e che, pertanto, si tratti di un'entità avente soggettività giuridica formalmente distinta ed autonoma rispetto a quella preesistente, qualora il nuovo soggetto giuridico sia integralmente subentrato nei rapporti giuridici preesistenti e, per quanto qui rileva, nelle disponibilità finanziarie della precedente articolazione».

Corte di cassazione - Sentenza 17 gennaio 2019 n. 2186

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