Amministrativo

Airbnb, no a sospensiva tassa affitti brevi

Il Tar Lazio, ordinanza 5442/2017, ha respinto in via cautelare la domanda di Airbnb Ireland Unlimited Company e Airbnb Payments Uk Limited per la sospensiva del provvedimento delle Entrate dello scorso 12 luglio che, in attuazione dell'articolo 4 del Dl 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017), disciplina l'obbligo, in capo agli intermediari, di versare al fisco una ritenuta sui canoni delle locazioni brevi.

Il Tar, pur riservandosi di approfondire alcune questioni di rilevanza anche comunitaria, ha chiarito che le misure in contestazione «non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano, per la parte relativa agli obblighi di versamento, solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione». Inoltre, «sul piano della comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti – scrive il Tar – “appare comunque prevalente l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati».

La manovra correttiva di primavera ha infatti previsto per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, l'obbligo di raccogliere le tasse dei proprietari degli appartamenti locati e di inviare i dati all'Agenzia delle entrate. Per il Collegio, dunque, per un verso, sarà il giudizio di merito la sede appropriata dove affrontare le «numerose» e «complesse» questioni sollevate, compresa la nomina del responsabile fiscale, posto che le decisioni della Corte UE «non appaiono sovrapponibili» riguardando il settore assicurativo. Per l'altro, nei limiti della fase cautelare, può rilevarsi che gli effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dagli obblighi di versamento, «sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali».

Inoltre, considerato il volume d'affari in Italia, gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale «non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell'azienda». Infine, per il Tar, l'Amministrazione potrà concedere alla società «un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria».

La società replica a caldo annunciando «di dover valutare a tutela e in ragione dei motivi di urgenza, l'opportunità di portare il caso all'attenzione del Consiglio di Stato». Per il portale degli affitti comunque «pur non concedendo la sospensiva, il Tar ha riconosciuto l'esistenza di aspetti meritevoli di ampia riflessione in sede di merito». «Quelli degli intermediari e delle piattaforme – prosegue la società - sono due mercati ben distinti: dopo la decisione di abbandonare pagamenti tracciabili, digitali e trasparenti da parte di altre piattaforme siamo gli unici soggetti online colpiti dalla norma». Ad ogni modo, conclude Airbnb, «i nostri sforzi sono tutti concentrati al tavolo del Mef e nel collaborare con il ViceMinistro Casero secondo una soluzione che crediamo sia sostenuta da quasi tutti gli operatori interessati e possa portare questo mercato verso più digitale e trasparenza».

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