Penale

Scafisti, decide l'Italia anche con soccorso in acque internazionali

Sui trafficanti di migranti scatta la giurisdizione italiana anche se il soccorso è avvenuto in acque internazionali e da parte di una nave straniera. A radicare la competenza infatti è sufficiente il successivo sbarco in Italia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 37303 del 1° agosto 2018, bocciando il ricorso di tre extracomunitari contro l'ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere con l'accusa di partecipazione ad una associazione a delinquere che si occupava di far entrare illegalmente in Italia persone provenienti dalla Libia «via mare, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro». La misura era motivata anche dai «gravi indizi» di aver procurato, nel novembre 2017, l'ingresso in Italia di 17 cittadini stranieri. In particolare, i trafficanti, «supportando un natante più piccolo e in condizioni precarie, con una imbarcazione cabinata», una volta raggiunte le acque internazionali, avevano chiamato i soccorsi «per provvedere al trasbordo e al trasporto sul territorio nazionale».

Nel ricorso, tra l'altro, gli imputati hanno lamentato il difetto di giurisdizione, in relazione ad entrambi i delitti, in quanto «si trattava di fatti avvenuti in acque internazionali la cui consumazione era iniziata in zona libica». La Suprema corte rileva che «l'imbarcazione con a bordo i migranti era priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato e che i predetti vennero soccorsi dalla nave della Marina Militare Irlandese in acque internazionali e trasportati presso il porto di Palermo». E, in tema di immigrazione clandestina, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del Dlgs n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione, priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare».

Nel caso concreto, conclude la sentenza, «è possibile affermare che le condizioni del viaggio fin dalla partenza davano conto dell'eventualità che il natante potesse essere soggetto ad avaria e determinare la necessità di richiedere soccorso». «L'evento dell'introduzione dei migranti nello Stato è, pertanto, legato causalmente all'azione dei trafficanti». Per cui la competenza del giudice italiano «si determina in base all'art. 6 cod. pen., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l'ingresso e lo sbarco dei migranti, cioè l'evento del reato».

Corte di cassazione - Sentenza 1° agosto 2018 n. 37303

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