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Niente logo bio per le carni macellate senza stordimento degli animali

Il logo di produzione biologica europeo non può essere apposto a carni provenienti da macellazione rituale senza previo stordimento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza 26 febbraio 2019 causa C 497/17 rilevando che questa pratica di macellazione «non rispetta le norme più elevate in materia di benessere degli animali».

Il caso - Il caso risale al 2012, quando l'associazione francese Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (Oaba, Ente di assistenza agli animali da abbattere, Oaba') ha presentato al ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione francese una domanda per far vietare la dicitura «agricoltura biologica» (AB) sulle pubblicità e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati «halal» provenienti da animali macellati senza previo stordimento. L'organismo certificatore Ecocert ha implicitamente respinto la domanda dell'Oaba e il giudice competente non ha accolto il suo ricorso. La Corte d'appello amministrativa di Versailles, adita della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se le regole di diritto dell'Unione applicabili, che risultano dal regolamento relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal suo regolamento di applicazione, nonché dal regolamento relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, vadano interpretate nel senso che autorizzino o vietino il «rilascio dell'etichetta europea AB» a prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento.

La sentenza - La Corte dichiara che il legislatore dell'Unione sottolinea in diverse occasioni la volontà di garantire un livello elevato di benessere degli animali nel contesto di questo modo di produzione, caratterizzato dall'osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi della produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale condizione anche durante la macellazione. E ricorda che diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione.
La Corte rileva quindi che «la pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l'animale può essere messo a morte senza previo stordimento, che è autorizzata a titolo derogatorio nell'Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, non è tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione preceduta da stordimento». Lo stordimento, infatti, è necessario per indurre nell'animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza. La Corte sottolinea, al riguardo, che, «se è pur vero che la macellazione senza previo stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato per ridurre il più possibile le sofferenze dell'animale, l'impiego di tale tecnica non consente tuttavia di ridurre al minimo le sofferenze dell'animale». Secondo la Corte di giustizia i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento, «non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo, in linea di principio imposto dal diritto dell'Unione». E che l'obiettivo delle norme dell'Unione relative all'etichettatura biologica consiste nel «tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici». Inoltre, indica che «è importante vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i prodotti con il logo di produzione biologica dell'Unione europea, che è quello preso in considerazione, in realtà, dal giudice del rinvio, siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di benessere degli animali». Conseguentemente, la Corte dichiara che le regole di diritto dell'Unione «non consentono l'apposizione del logo di produzione biologica dell'Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento».

Cgue – Grande Sezioni – Sentenza 26 febbraio 2019 causa C-497/17

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