Penale

Accesso informatico: reato anche per chi si fa girare email con dati riservati

Giampaolo Piagnerelli

In tema di accesso abusivo informatico il reato si integra nella forma di concorrenza quando un soggetto (non abilitato a prendere visione di certi atti) si faccia inviare documenti riservati da altro soggetto di altra area per farne un uso improprio.

I fatti. Nella vicenda finita in Cassazione, sentenza della quinta sezione penale n. 565, i Supremi giudici si sono trovati alle prese con un dipendente che, sulla carta aveva i poteri di visionare quei documenti riservati ma, alla fine si era introdotto ed era rimasto per tempi maggiori rispetto a quelli consentiti nel sistema informatico. Su richiesta, poi, di un collega aveva provveduto a girare alcune informazioni con due email all'altro dipendente. Le poste oggetto dello scambo riguradavano dati relativi a conti correnti di diversi soggetti.

Doveri di fedeltà e lealtà. La Cassazione in relazione alla posizione del dipendente ha rilevato che se il reato (ex articolo 615-bis del Cp) si era prescritto, tuttavia, restavano salvi gli effetti civili. In quest'ultimo caso è illecito e abusivo qualsiasi comportamento del dipendente che si ponga in contrasto con i doveri di fedeltà e lealtà manifestandosi «in tal modo la ontologica incompatibilità dell'accesso al sistema informatico connaturata a un utilizzo dello stesso estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere».

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 8 gennaio 2019 n. 565

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