Penale

Alle sezioni Unite se l'archiviazione per tenuità del fatto va iscritta nel casellario giudiziale

di Giuseppe Amato

Va rimessa alle sezioni Unite la questione se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto sia soggetto o no all'iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del Dpr 14 novembre 2002 n. 313. Lo ha stabilito la sezione prima della Cassazione penale con la sentenza 9836/2019.

Il contrasto - Vi è infatti contrasto tra l'orientamento, per vero maggioritario, secondo cui il provvedimento in questione non va iscritto, non rientrando nella categoria dei «provvedimenti giudiziari definitivi» di cui alla citata disposizione, e altro orientamento, pur minoritario, secondo cui sarebbe invece necessaria l'iscrizione, vuoi per consentire, per il futuro, l'apprezzamento del requisito della non abitualità del comportamento che è posta a fondamento dell'istituto, vuoi, in ogni caso, per giustificare la previsione dell'articolo 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, relativa all'avviso da dare all'indagato in caso di richiesta di archiviazione avanzata per la particolare tenuità del fatto, spiegabile proprio per il contenuto meno favorevole di tale archiviazione rispetto a quella per ragioni di merito (la Corte si esprime a favore di questo secondo orientamento, evidenziando che l'articolo 3, comma 1, lettera f), ricomprende comunque espressamente anche i provvedimenti definitori ex articolo 131-bis del codice di procedura penale e che, in ogni caso, per l'archiviazione per particolare tenuità la riapertura delle indagini ex articolo 414 del codice di procedura penale motivata dalla necessità di nuove investigazioni è meramente teorica, conseguendone la sostanziale stabilità del relativo provvedimento, che presuppone già l'accertamento del fatto, la sua attribuzione all'indagato e la riconducibilità all'ipotesi di particolare tenuità).

Il primo orientamento - A favore del primo orientamento, cfr. in particolare sezione V, 15 gennaio 2018, Pisani, nella quale si è affermato che il provvedimento di archiviazione non va iscritto nel casellario giudiziale in questione non rientrando nella categoria dei «provvedimenti giudiziari definitivi» di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f), del Dpr 14 novembre 2002 n. 313.

In termini, sezione III, 26 gennaio 2017, Vanzo, che, proprio sul rilievo della non iscrivibilità sul casellario, ne ha dedotto che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale - come espressamente previsto dall'articolo 409, comma 6, del codice di procedura penale - in quanto, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell'indagato, non vi è interesse da parte di quest'ultimo a impugnare; nonché, sezione I, 25 giugno 2018, Matarrese, dove si è affermata la ricorribilità per cassazione dell'ordine di iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, proprio in quanto non previsto dalla legge.

L'altro indirizzo - In senso contrario, invece, nei sensi qui valorizzati dall'ordinanza di rimessione, sezione V, 15 giugno 2017, Serra e altro, nell'ambito di un ragionamento che ha portato a sostenere la ricorribilità per cassazione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità adottato senza il rispetto della procedura dettagliata nell'articolo 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

L'udienza dinanzi alle sezioni Unite è stata fissata per il 30 maggio 2019.

Cassazione – Sezione I penale – Sentenza 6 marzo 2019 n. 9836

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