Civile

Accordi di riallineamento retributivo

a cura della Redazione Lex 24

Contributi assicurativi - Accordi di riallineamento retributivo - Comulabilità con gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 3, comma 5 L. n. 448/1998 - Esclusione - Fondamento.
I benefici derivanti dall'applicazione della normativa sui contratti di riallineamento retributivo, di cui all'articolo 5 D.L. n. 501/1996, convertito nella L. n. 608/1996, in quanto volti a favorire la regolarizzazione della manodopera esistente, non sono compatibili con la contemporanea fruizione, da parte dello stesso datore di lavoro e per i medesimi lavoratori, degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 3, commi 5 e 6, della L. n. 448/1998, aventi la diversa finalità di incrementare l'occupazione mediante nuove assunzioni.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 luglio 2015 n. 13966


Assicurazioni sociali - Sgravi contributivi - Applicabilità - Presupposti e limiti - Sanatoria delle pendenze contributive a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali, o di sgravi contributivi, anche per i periodi pregressi, in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno - Applicabilità - Requisiti - Osservanza del programma di riallineamento retributivo nel tempo, quale condicio juris - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Onere probatorio a carico dell'imprenditore.
L'osservanza del programma di riallineamento nel tempo costituisce una condicio iuris della sanatoria per i periodi pregressi, e, quindi, un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie, la cui ricorrenza deve essere dedotta e provata dalla parte che della sanatoria intende avvalersi, e cioè dall'imprenditore soggetto all'obbligo contributivo.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 11203 del 29 maggio 2015


Assicurazioni sociali - Sgravi contributivi - Contratti di riallineamento contributivo - Articolo 5 D.L. n. 510/1996, convertito nella L. n. 608/1996 - Interpretazione - Sanatoria delle pendenze contributive per i periodi pregressi a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Osservanza del programma di riallineamento nel tempo - Condicio iuris - Onere probatorio a carico della parte che deduca a suo vantaggio effetti sanatoria.
L'articolo 5 D.L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996, concernente i contratti di riallineamento retributivo, nella sua seconda parte, si interpreta nel senso che la possibilità di beneficiare della sanatoria delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi), anche per i periodi pregressi e a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno, è subordinata al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni, fra le quali l'osservanza del programma di riallineamento nel tempo è elemento costitutivo, la cui ricorrenza deve essere allegata e provata dalla parte che deduca, a suo vantaggio, gli effetti della sanatoria.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza del 29 luglio 2014 n. 17179


Contributi assicurativi - Accordi provinciali di riallineamento retributivo - Legittimazione alla sottoscrizione ai sensi del D.L. n. 510/1996 e poi nel testo modificato dalla L. n. 144/1999 - Condizioni.
La legittimazione a sottoscrivere gli accordi provinciali di riallineamento retributivo è riservata dall'articolo 5 del D.L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996, nella sua formulazione originaria, alle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento e, successivamente, nel testo modificato dall'articolo 45, comma 20, della n. 144/1999, alle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 10 luglio 2014 n. 15846


Contributi assicurativi - Contratti di riallineamento retributivo - Accordi conclusi prima del 1° gennaio 1999 - Recepimento da parte dell'imprenditore - Autorizzazione della Commissione europea ex articolo 75, comma 4, L.n. 448/1998 - Successivo diniego – Operatività del principio dell'affidamento dell'operatore economico prudente ed accorto.
Ha diritto di godere delle agevolazioni previste dall'articolo 5 D.L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996, l'imprenditore che, avendo recepito un accordo provinciale di riallineamento concluso prima del 1 gennaio 1999, non sia stato tuttavia autorizzato dalla Commissione europea - come previsto, a partire da quella data, dall'articolo 75, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - per non essere stata la Regione di appartenenza inclusa tra quelle per le quali la suddetta autorizzazione era stata concessa, dovendo prevalere il principio di tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente ed accorto - che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario (Corte di giustizia, 3 maggio 1978 in C-112/77) - tenuto conto dell'assetto giuridico vigente al momento in cui la fattispecie legale dell'adesione al contratto di riallineamento provinciale prese origine, che non consentiva di prevedere la successiva adozione di una decisione comunitaria di esclusione della Regione di appartenenza dalla necessaria autorizzazione.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 luglio 2014 n. 15354

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