Amministrativo

Scuola, l’algoritmo deve garantire la trasparenza

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di Marcello Clarich

Via libera agli algoritmi nelle procedure valutative della pubblica amministrazione, ma con garanzie di trasparenza e di verifica in sede giurisdizionale. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato (V Sezione, 8 aprile 2019, n. 2270) in un caso riguardante alcuni docenti di scuola secondaria che contestavano le assegnazioni alle sedi di servizio sulla base delle graduatorie ministeriali, redatte in attuazione del piano straordinario di assunzioni del 2015.

I docenti si erano rivolti al Tar Lazio, lamentando di essere stati sopravanzati da colleghi posti in posizioni peggiori in graduatoria, in seguito all’applicazione di un algoritmo, da essi non conosciuto. Contro la sentenza di primo grado sfavorevole, i docenti hanno proposto appello che il Consiglio di Stato ha accolto, con argomentazioni che faranno precedente in molti contesti.

In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada incoraggiano l’ingresso nei procedimenti amministrativi delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, l’utilizzo di algoritmi. Soprattutto nelle procedure seriali standardizzabili, che richiedono l’elaborazione di numeri elevati di istanze o domande di privati, il cosiddetto e-governement comporta risparmi di tempi e risorse. Ciò in linea con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, enunciati dalla legge sulla trasparenza amministrativa (n. 241/1990) e con il principio del buon andamento posto dalla Costituzione (articolo 97).

Tuttavia, l’utilizzo di algoritmi e di procedure automatizzate «non può essere motivo di elusione dei principi che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa».

Da questo deriva una serie di conseguenze. Anzitutto, l’algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa costruita dall’uomo, anche se poi applicata da una macchina. Esso, dunque, deve essere considerato a tutti gli effetti come un «atto amministrativo informatico». Come tale, è sottoposto ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, oltre che di pubblicità e trasparenza, propri dell’attività amministrativa. In ogni caso, gli algoritmi non possono essere usati per decisioni aventi natura prettamente discrezionale, che comportano cioè scelte da operare in concreto in modo motivato.

Inoltre, gli algoritmi devono essere sottoposti «al pieno sindacato del giudice amministrativo». L’algoritmo, infatti, è comunque espressione di un potere amministrativo in quanto condiziona decisioni che hanno un impatto nella sfera giuridica dei singoli. E nel nostro ordinamento nessun potere amministrativo può sfuggire al controllo del giudice. Quest’ultimo, anzi, deve conoscere e valutare tutte le componenti dell’algoritmo e le modalità di utilizzo.

Nel caso all’esame del Consiglio di Stato nessuno di questi principi era stato applicato. Da qui l’annullamento dei provvedimenti di assegnazione delle sedi, con tanto (evento non frequente) di condanna alle spese del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

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