Civile

I primi sintomi della demenza non invalidano il testamento olografo

Francesco Machina Grifeo

«Disorientamento» e «confusione mentale» non sono elementi sufficienti a dedurre l'incapacità naturale del testatore con conseguente annullamento del testamento olografo neppure se sono i primi sintomi di una malattia progressiva. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze con la sentenza del 28 gennaio 2015 n. 285 respingendo, sotto questo profilo, la domanda di un figlio del de cuius.

Il caso
- La vicenda vedeva opposti due fratelli eredi di un piccolo imprenditore tessile che nel testare aveva favorito uno dei figli. Così, quello penalizzato ha impugnato il testamento sostenendo l'incapacità di intendere e di volere del padre che all'epoca della redazione sarebbe già stato affetto da una grave forma di demenza senile. Atro motivo di doglianza era la mancata sottoscrizione del testamento. Rispetto a questo secondo elemento il tribunale chiarisce che «l'articolo 602, 2 comma, del codice civile nel disporre che la firma dell'olografo dev'esser posta alla fine delle disposizioni precisa infatti che è valida anche la sottoscrizione che non indica il nome ma designa con certezza la persona del testatore, come si constata nel caso in esame, non potendo data alcun dubbio l'espressione “vostro padre che vi ha voluto tanto bene” soprattutto collegata ai riferimenti che il testo fa alla moglie, ai figli e agli stessi beni di cui dispone ».

La motivazione
- Riguardo poi allo stile «spezzato» del testo che, sempre secondo l'attore, rivelerebbe l'incapacità di chi lo ha redatto, la sentenza stabilisce che sebbene il testamento sia «certamente infarcito di inesattezze grammaticali tipiche di persona che è stata poco a scuola … tale stile non impedisce certamente di comprendere come il de cuius fosse persona che aveva molto imparato alla “scuola della vita” (un sarto che si era fatto “da sé” costruendo una nota impresa di confezioni in Empoli) e ciò di cui voleva disporre e di come voleva farlo». E ancora, in un altro passaggio, la sentenza sottolinea come «un testamento non è certo nullo sol perché non dispone su tutto l'asse ereditario ma solo su alcuni beni in quanto, per ciò che manca di disposizioni specifiche, si fa comunque luogo alla successione legittima». Né può essere considerato poco chiaro perché le disposizioni sono intervallate «da numerosi consigli e ammonizioni paterne (“mi raccomando di non bisticciare…”)»

Riguardo poi alla presunta incapacità, secondo il tribunale «non può ritenersi che determinati tipici segni di vecchiaia in termini di perdita di energia e magari di memoria, ma anche il manifestare, con l'apparire a volte un po' confuso e disorientato, i primi sintomi di una malattia che poi effettivamente porterà più o meno rapidamente alla demenza senile conclamata, di per sé non integrano né autorizzano a ritenere - in carenza di altri sintomatici comportamentali - che si sia concretizzato lo stato di totale incapacità mentale che rende incapaci di testare». Infatti «la incapacità naturale che, determina la invalidità del testamento ai sensi dell'art. 591 C.C., non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto sia, all'atto della redazione del testamento, assolutamente privo di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi».

Tribunale di Firenze - Sentenza 28 gennaio 2015 n. 285

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