Civile

Autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine

a cura della Redazione Lex 24

Personalità (diritti della) - Riservatezza - Immagine - Tutela - In genere - Riproduzione dell'immagine senza il consenso della persona - Liceità - Condizioni - Ripresa televisiva in stazione ferroviaria - Individuazione in mezzo a folla anonima di passeggeri e partecipanti al “gay pride” - Diritto al risarcimento - Esclusione - Fondamento.
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'articolo 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, determinando una pretesa risarcitoria solo se da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della medesima. Ne consegue che la persona colta da una ripresa televisiva (poi mandata in onda), senza il suo consenso, in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come “gay pride”, avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento non essendo comunque configurabile un danno in quanto, in relazione al contesto, la possibilità di essere individuato costituisce “un rischio della vita” che non ci si può esimere all'accettare.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 ottobre 2013 n. 24110

Risarcimento danni da pubblicazione dell'immagine della persona - Diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito - Consenso all'uso dell'immagine - Lesione
Il diritto all'immagine è annoverabile tra i diritti della personalità costituzionalmente garantiti, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione ed assistiti, ove siano lesi, dalla tutela risarcitoria di cui all'articolo 2043 c.c. Trattasi di un diritto parzialmente disponibile, potendo la persona consentire nei riguardi di determinati soggetti, all'esposizione, pubblicazione, riproduzione o messa in commercio del proprio ritratto. Il consenso all'uso dell'immagine è ritenuto valido esclusivamente in favore dei soggetti e nei limiti di tempo, di luogo e per i fini per i quali sia prestato. L'arbitraria diffusione dell'immagine personale offende la persona nel suo diritto alla riservatezza, colpendo in particolare, l'aspirazione della stessa a conservare il riservo sulla propria immagine.
• Tribunale Roma, sezione I, sentenza 26 marzo 2013 n. 6431

Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Violazione del diritto all'immagine - Danni patrimoniali conseguenti - Liquidazione - Criteri - Individuazione - Parametri di valutazione equitativa - Riferibilità agli indici previsti dall'articolo 128, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 - Ammissibilità.
L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora - come accade soprattutto se il soggetto leso non è persona nota - non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere (conformemente ad un principio recepito dall'articolo 128 della legge 22 aprile 1941, n. 633, novellato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140, non applicabile alla specie “ratione temporis”) il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2010 n. 11353

Personalità (diritti della) - Riservatezza - Immagine - Tutela - In genere - Riproduzione dell'immagine senza il consenso della persona - Articolo 97 della legge n. 633 del 1941 - Ipotesi di stretta interpretazione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di pubblicazione dell'immagine per scopi “didattici o culturali”.
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'articolo 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità del consenso dell'interessato, ritenendo che non avesse fini di lucro, ma scopi “didattici o culturali”, previsti dal suddetto articolo 97, la pubblicazione dell'immagine di un ex allievo di una scuola di danza nella locandina promozionale di uno spettacolo a pagamento della stessa scuola).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 maggio 2010 n. 11353

Personalità (diritti della) - Riservatezza - Immagine - In genere - Immagine - Divulgazione - Liceità - Condizioni - Utilizzo pubblicitario senza consenso - Illiceità - Diritto al risarcimento del danno - Configurabilità - Soggetti responsabili - Fattispecie relativa a filmato televisivo.
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Pertanto l'utilizzazione televisiva di un filmato, adattandovi maldestramente una canzoncina pubblicitaria, va qualificato, in assenza del consenso degli aventi diritto (nella specie, tre attori professionisti), come illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a carico del responsabile della stazione radiotelevisiva e del committente, tenuti a esercitare il controllo rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 aprile 2007 n. 8838

Personalità (diritti della) - Riservatezza - Immagine - Tutela - In genere - Consenso alla pubblicazione della propria immagine - Diverso ambito dell'autonomia privata in relazione alla forma, espressa o tacita, del consenso - Configurabilità - Esclusione - Limiti circoscriventi l'efficacia del consenso alla pubblicazione - Individuazione.
In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 febbraio 2004 n. 3014

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