Penale

Da Roma e Napoli la bussola per l’agente sotto copertura

di Giovanni Negri

Invitano a una certa cautela nell’utilizzo di due dei punti qualificanti della recentissima legge anticorruzione le circolari delle Procure di Roma e Napoli. I due uffici, infatti, guidati da Giuseppe Pignatone e Giovanni Melillo, prendono in considerazione il tema delle operazioni sotto copertura e quello della nuova causa di non punibilità prevista per chi, dopo esserne stato autore, ci ripensa e denuncia fatti e responsabili.

Quanto al primo punto, le circolari si preoccupano innanzitutto di individuare gli uffici di polizia giudiziaria che possono utilizzare la possibilità dell’agente sotto copertura, introdotto dalla legge 3/19. E così, via libera alle strutture specializzate in altre materia (droga, criminalità organizzata, riciclaggio, eversione), quando l’accertamento di un reato contro la pubblica amministrazione emerge in via “incidentale”, in indagini che riguardano in partenza altri oggetti. Mentre, negli altri casi, potranno svolgere la funzione di agente sotto copertura gli ufficiali di polizia giudiziaria che appartengono ai servizi previsti dall’articolo 56 del Codice di procedura penale in ambito soprattutto provinciale, con esclusione di tutti gli altri.

Immediata e, anzi, il più possibile preventiva deve essere la comunicazione dell’operazione alla Procura. Comunicazione che deve riguardare le modalità di svolgimento, i nominativi dei soggetti che partecipano all’operazione, e i risultati.

In alcune circostanze (utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura) la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dall’inizio dell’attività.

In materia di corruzione (e, in genere, in rapporto ai reati per i quali non esistono strutture investigative a livello nazionale), quando non è già intervenuto il pm nel corso delle indagini , circostanza che impone il consenso dell’organo dell’accusa per l’effettuazione dell’operazione sotto copertura, deve essere sempre data notizia, anche in forma orale, nei casi d’urgenza, al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, «al fine di evitare intromissioni in eventuali (altre) attività d’indagine esistenti presso i singoli uffici inquirenti e di inserire – ove possibile – lo strumento dell’undercover nella più ampia strategia d’indagine».

Con riferimento alla nuova causa di non punibilità, le circolari sottolineano la necessità della genuinità della denuncia che deve essere caratterizzata dall’assenza di preordinazione, da volontarietà e spontaneità. Soprattutto l’accento cade sul primo aspetto, mettendo in evidenza come è la stessa legge a escludere la non punibilità se la denuncia è stata preordinata rispetto alla commissione del reato.

Un chiaro indizio, nella lettura dei due procuratori, della determinazione del legislatore di non dare ingresso surrettizio alla figura dell’agente provocatore. Cruciale poi il passaggio dei contenuti della denuncia al pubblico ministero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©