Penale

Dopo l’espulsione lo straniero non rischia il carcere ma solo una multa

Giampaolo Piagnerelli


Lo straniero che non si allontana dall'Italia a seguito dell'ordine di lasciare il territorio impartitogli dal questore non rischia la galera. Quest'ultima misura - chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 22120/2016 - a seguito del recepimento della direttiva 2008/115/CE non è più prevista ed è sostituita da una misura pecuniaria - quando per l'appunto il cittadino straniero si trattenga sul territorio anche in presenza di un decreto di espulsione.

La vicenda - Alla base della vicenda un cittadino del Marocco che era stato sorpreso nel novembre 2009 presso la città di Nocera Umbra in palese violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni impartitogli dal questore dell'Aquila. Con la sentenza 11 aprile 2011 il Tribunale di Perugia aveva condannato lo straniero alla pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall'articolo 14, comma 5-ter, del Dlgs 286/1998. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso in Cassazione dalla Procura presso la Corte di appello di Perugia che ha evidenziato l'omessa applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della penale, alla luce del contrasto tra normativa comunitaria (Direttiva 2008/115/CE) e normativa interna in materia di immigrazione irregolare vigente all'epoca del fatto e della decisione. La richiesta pertanto era quella di annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Decisione della Corte - La Cassazione ha accolto la richiesta evidenziando come il recepimento della normativa comunitaria richiamata, attraverso la legge 129/2011 ha determinato una vera e propria abolitio criminis. Tale condotta va quindi sanzionata con la sola pena pecuniaria senza più condanna al carcere.

Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 26 maggio 2016 n. 22120

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