Civile

Affidamento congiunto, bocciate visite al papà solo nei week end

Francesco Machina Grifeo

In caso di affidamento congiunto, la "bigenitorialità" è un elemento essenziale che non può essere compresso dal giudice senza fornire una adeguata motivazione. La Corte di cassazione, sentenza n. 9764 dell'8 aprile, ha così accolto il ricorso di un padre contro il provvedimento della Corte di appello di Messina che aveva limitato ai fine settimana (per di più, alternati) la frequentazione con la figlia dell'età di due anni. Nel ricorso il papà aveva sottolineato che «la tenera età della figlia non sarebbe stata di ostacolo all'incremento del tempo di frequentazione», avendo la giurisprudenza riconosciuto l'importanza di consentire fin dal principio l'instaurarsi di un «solido legame tra padre e figlio». Un motivo condiviso dalla Suprema corte che ricorda come «nell'interesse superiore del minore, va assicurato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi». Non solo, la decisione ricorda che la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare (di cui all'articolo 8 della Cedu), «pur riconoscendo all'autorità ampia libertà in materia di diritto di affidamento, evidenzia la necessità di un più rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", tali intendendo quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori». Le "restrizioni supplementari", continua la decisione, «comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (corte EDU, 09/02/2017)».
Il giudice di secondo grado, invece, dopo avere affermato che la minore «abbisogna di mantenere e semmai intensificare i rapporti con il padre», ha, poi, «con motivazione praticamente assente», dato acritica conferma ai provvedimenti di primo grado. Per i giudici dunque «manca del tutto una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che hanno indotto la Corte di merito ad escludere una frequentazione infrasettimanale con il padre». Non vi è infatti alcun accenno a «ragioni di indegnità o incapacità del padre di prendersi cura della famiglia».
La sentenza peraltro sottolinea la condotta «ostracistica» della mamma valutandola «gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità, garanzia di stabile consuetudine di vita e di ferme relazioni affettive con entrambi». «Tra i requisiti di idoneità genitoriale del genitore collocatario - ammonisce in conclusione la Cortre - rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e sana».

Corte di cassazione - Sentenza 8 aprile 2019 n. 9764

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