Civile

Gratuito patrocinio, le istruzioni del Ministero per compensare crediti con debiti fiscali

Francesco Machina Grifeo

L'opzione - possibile da oggi - di «compensazione» dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato non può essere esercitata per le fatture intestate a studi legali associati, dal momento che il credito maturato dal professionista a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio ha «natura individuale». È uno dei chiarimenti forniti dalla circolare 3 ottobre 2016 del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile) in merito al D.M. 15 luglio 2016, inviata a tutti i presidenti e procuratori di Corte d'appello e dei Tribunali, oltre che al Consiglio nazionale forense. In attuazione della Legge di stabilità 2016 (art. 1, commi 778-780), il decreto, infatti, prevede la possibilità per gli avvocati che vantano crediti, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del Dpr 115/2002, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione, di compensarli «con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (Iva), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi».

Via Arenula, «tenuto conto di quanto concordato con il Dipartimento delle finanze», ricorda in primis che la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) è reperibile all'indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml. Poi che, per quest'anno, le funzionalità che consentono la selezione delle fatture di cui si chiede la compensazione saranno disponibili unicamente nel periodo che va dal 17 ottobre al 30 novembre (dal 2017 invece il periodo sarà dal 1° marzo al 30 aprile). Dopodiché, la piattaforma elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza.

Per esercitare l'opzione di compensazione l'avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale “libero professionista”, ed accedervi con le proprie credenziali, inserendo i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'Albo degli Avvocati. Poiché però non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, prosegue la circolare, «è opportuno che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo riconoscimento de visu e controllo della documentazione: all'esito di tale operazione, gli avvocati dovranno poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema». Inoltre, precisa il Ministero, «le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti», quelle elettroniche verranno trasmesse in automatico, quella cartacee invece dovranno «essere immesse specificatamente a cura del creditore». Un Help Desk con un numero verde, conclude la nota, sarà disponibile «per ogni chiarimento o approfondimento».

Ministero della Giustizia - circolare 3 ottobre 2016

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