Civile

Alla Consulta la sospensione per il periodo feriale del processo esecutivo

Francesco Machina Grifeo

Con una ordinanza del 4 maggio scorso il tribunale di Cosenza ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 3 della legge n. 742/1969 nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al «processo esecutivo» della deroga alla generale regola della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale. Secondo il giudice del rinvio la norma contrasta con il canone della «ragionevolezza/uguaglianza» nella parte in cui, invece, prevede tale eccezione per l'«opposizione agli atti esecutivi» (ed in generale per i processi aventi carattere incidentale al processo esecutivo).

Il caso - A seguito di istanza di vendita, in un processo di esecuzione immobiliare, il creditore ha richiesto la concessione di una proroga di 120 giorni, ex articolo 567 del Cpc, per il deposito della documentazione ipocatastale. La richiesta è da ritenersi tempestiva in virtù della sospensione feriale dei termini processuali ma sarebbe invece fuori termine secondo la prospettazione di incostituzionalità della norma.

Il diritto vivente
- Secondo l'ordinanza, per quanto il diritto vivente sia univoco nel considerare l'applicabilità della sospensione al solo processo esecutivo, una simile soluzione si pone «in netto e clamoroso contrasto con il canone di rango costituzionale della ragionevolezza/uguaglianza non potendosi escludere, per evidenti ragioni di coerenza logica, che nel processo esecutivo sussistano le medesime ragioni di celerità che sono correlate ai processi che si instaurano quali incidenti dello stesso». «Appare a dir poco faticoso – prosegue il tribunale - intendere come potrebbero "diversità strutturali" tra il processo esecutivo e gli incidenti che trovano causa nel suo svolgimento giustificare la sospensione dello svolgimento del primo ma non dei secondi durante il periodo di ferie». Al contrario, il diritto vivente sostiene che sussisterebbero ragioni di «celerità» insite nei processi oppositivi, come pure esigenze correlate alla prevenzione di «incertezze» nell'esito delle opposizioni da considerarsi «disancorate dal rapido svolgimento del processo esecutivo».

La motivazione
- Una disciplina «incoerente», secondo il giudice estensore Giuseppe Greco, tenuto anche conto che i giudizi incidentali al processo esecutivo articolandosi in una fase di merito e in una di legittimità talvolta giungono a definizione dopo moltissimi anni. Mentre una analoga esclusione dalla sospensione dei termini non è prevista per il processo esecutivo «che è la sede effettiva nella quale si persegue l'effettivo soddisfacimento degli interessi sostanziali degli attori sia del processo esecutivo che di quelli incidentali».

Tuttavia, come ricorda il tribunale, la Cassazione in precedenza ha negato l'ipotizzabilità di una questione di costituzionalità, statuendo che «non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il legislatore, che l'esigenza di una maggiore celerità del processo esecutivo non si spinga al di là della speciale disciplina stabilita per le opposizioni esecutive, senza proiettarsi anche sull'istituto della sospensione feriale dei suoi termini». Una motivazione ripresa pari pari da una risalente pronuncia della Corte costituzionale, n. 61/1985, rispetto ad analoga questione posta in materia elettorale, utilizzando un argomento che però secondo il giudice «è difficilmente replicabile in relazione al rapporto tra processo esecutivo e opposizioni esecutive».

Ciò detto, il tribunale sottolinea che «non è possibile individuare autonome ragioni che possano giustificare la sollecita definizione dei giudizi oppositivi che si collocano in seno al processo esecutivo se non avendo riguardo all'interesse preminente costituito dal sollecito svolgimento della procedura esecutiva nell'ambito della quale si verificano gli incidenti di opposizione». Mentre non può utilizzarsi lo strumento dell'analogia legis avendo le ipotesi derogatorie della sospensione carattere eccezionale. Da qui il rinvio alla Consulta e la sospensione del giudizio.

Tribunale di Cosenza - Ordinanza 4 maggio 2015

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