Amministrativo

Alla Corte Ue i benefici per impianti energetici non ad alto rendimento

Francesco Machina Grifeo

Il Consiglio di Stato, con una serie di ordinanze (datate 28 gennaio 2019), ha rinviato alla Corte Ue l'applicabilità dei benefici previsti per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) - vale a dire impianti di produzione congiunta e contemporanea di energia elettrica ed energia termica con un risparmio di energia almeno del 10% - anche ad impianti fuori da tali parametri. Con l'appello, la società Burgo Group aveva impugnato le sentenze con le quali nel 2015 il Tar Lazio aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del GSE, del maggio 2013, di dichiarazione di improcedibilità della valutazione di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, nell'impianto in Avezzano.

L'oggetto della controversia dunque è costituito dal diniego di ammissione di impianti di cogenerazione, non conformi ai requisiti (Allegato III Dlgs n. 20/2007), ai benefici previsti dall'articolo 11 Dlgs n. 76/1999, a far data dal 1° gennaio 2011. Tali benefici consistono nella priorità di dispacciamento e nell'esenzione dall'acquisto dei certificati verdi, i quali sono riservati, a partire dalla produzione del 2011, solo agli impianti ad alto rendimento che rispettano i parametri di risparmio energetico. Saranno ora i giudici di Lussemburgo a dover chiarire se: a) se la Direttiva 2004/8/CE osti ad una interpretazione degli articoli 3 e 6, Dlgs n. 20/2007, nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al Dlgs n. 79/1999; b) se l'art. 107 del TFUE, osti ad un'interpretazione degli articoli del Dlgs n. 20/2007 nella misura in cui tale disposizione possa determinare un “aiuto di Stato”; c) se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconoscimenti dei regimi di sostegno alla cogenerazione non CAR fino al 31 dicembre 2015.

Consiglio di Stato - Ordinanza 28 gennaio 2019 n. 708

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