Civile

Entrate condannate a pagare 45mila euro di spese di giudizio

di Maurizio Reggi

Quarantacinquemila euro (25mila per onorari, 3.750 di spese generali al 15%,
1.150 cassa professionale al 4%, 6.578 Iva e 8.500 euro di contributo unificato versato); a tanto ammontano le spese di giudizio che l'agenzia delle Entrate di Padova dovrà risarcire ad una contribuente secondo quanto stabilito dalla locale Commissione tributaria provinciale (sentenza n. 78/06/15 dell'11 febbraio 2015). La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che aveva contestato l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, violazioni poi non confermate dai giudici patavini. La severità della condanna, però, sembrerebbe derivare dal comportamento dell'Ufficio che ha negato il contraddittorio preventivo, ritenendolo “inutile”.

Osservando gli atti del processo si rileva che la contribuente era una società sistematicamente a credito di Iva in quanto effettuava vendite esclusivamente ad esportatori abituali. A seguito della notifica del verbale di constatazione aveva chiesto di essere invitata per un contraddittorio al fine di fornire ulteriori chiarimenti. L'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), infatti, prevede che nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

Fra le richieste, la società aveva fatto presente l'importanza del contradditorio preventivo in quanto la notifica degli avvisi di accertamento avrebbe comportato il blocco dei rimborsi Iva chiesti, come poi avvenuto, e la restituzione di quelli ottenuti, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 6 (ora comma 9), del Dpr 633/72, con gravissimo danno e possibili ripercussioni sulla sua stessa esistenza. Ciò nonostante la Direzione provinciale di Padova aveva notificato gli avvisi di accertamento nelle cui motivazioni aveva risposto alle argomentazioni della contribuente, dimostrando di averle valutate e non condivise, ma aveva rilevato “l'inutilità di dar seguito alla richiesta di invito per un contraddittorio”.

La Commissione tributaria provinciale di Padova ha accolto i ricorsi soprattutto nel merito, riconoscendo l'insussistenza delle violazioni contestate, ma l'entità del rimborso spese disposto (di cui 8.500 euro per contributo unificato), induce a pensare alla dichiarata inutilità, riferita nella parte descrittiva della sentenza.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo si veda la sentenza 19667 del 19 settembre 2014), l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario da attuare anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, la cui violazione determina la nullità dell'atto impositivo notificato. Col diniego, risultano violati i principi di cooperazione tra amministrazione e contribuente, di collaborazione, di buona fede e di tutela dell'affidamento (tutti espressi nel citato Statuto) nonché i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di capacità contributiva, di uguaglianza, intesa sotto il profilo della ragionevolezza (artt. 97, 53 e 3 della Costituzione) che, ponendosi quali fondamenti dello Stato di diritto e canoni di civiltà giuridica, impongono l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo al fine di garantire, ad entrambe le parti, l'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria proprio in virtù del dialogo, con riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso.

Ctp Padova - Sentenza 11 febbraio 2015 n. 78

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©