Penale

Cibi adulterati, le foto dei Nas valgono come prova

Francesco Machina Grifeo

Le foto scattate durante un'ispezione igienico sanitaria dei Nas, ed allegate al verbale di ispezione e di sequestro, devono considerarsi «atti irripetibili» con la conseguenza che possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti. La ha stabilito la Terza Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 2576 del 21 gennaio 2019, che ha così respinto il ricorso del legale rappresentante di un panificio della provincia di Biella che lamentava la mancata «sottoposizione delle stesse ai verbalizzanti». Confermata dunque l'ammenda di tremila euro nei confronti del ricorrente per aver impiegato nella preparazione di alimenti «farine di vario tipo insudiciate ed invase da parassiti quali blatte e farfalline della farina». La Corte ricorda poi che per l'accertamento della condotta di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, «non è necessario procedere al prelievo di campioni ove i prodotti alimentari si presentino all'evidenza mal conservati». Inoltre, per la configurabilità del reato «non è necessario l'accertamento di un danno alla salute», ma è sufficiente accertare che «le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura». Tornando al valore probatorio delle foto, esse, aggiunge la sentenza, «sono parte integrante del verbale d'ispezione dei luoghi, poiché sono state effettuate durante l'ispezione». E «le relazioni di servizio, che riproducono l'attività di constatazione ed osservazione effettuata dalla polizia giudiziaria in relazione a fatti e persone in situazioni soggette a mutamento, come tali non più riproducibili, costituiscono atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate da giudice come fonte di prova». Infine, la Corte ha escluso la non punibilità ex articolo 131-bis c.p. considerato che la condanna superava i minimi. In questi casi, conclude la Corte, può infatti «ritenersi implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto».

Corte di cassazione - Sentenza 21 gennaio 2019 n. 2576

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